Se fa troppo caldo scatta la sospensione dal lavoro: l’INL ha fornito precise istruzioni per queste giornate afose e torride, compresa la modifica dell’orario di lavoro. Si tratta di una delle tante misure di prevenzione contro i rischi che possono incorrere i lavoratori che si espongono troppo al sole.
Come sottolinea anche l’Inps, è prevista la possibilità di ridurre le attività lavorative quando la temperatura supera i 35°, richiedendo la cassa integrazione ordinaria. Per tutti? La possibilità è riservata solo per specifici casi, quando non ci si può riparare dal sole o quando si svolgono mansioni per le quali non si sopporta il troppo calore del sole.
Tra le diverse forme di prevenzione e tutela, ci soffermeremo, in particolar modo, sull’orario di lavoro.
Sospensione dal lavoro per il caldo, ecco le indicazioni dell’INL sull’orario di lavoro
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha specificato che tra i fattori principali che concorrono alla valutazione del rischio per i lavoratori c’è l’orario di lavoro.
Dato il caldo afoso e torrido delle ultime settimane, sono state formulate alcune indicazioni sia per i datori di lavoro che per i lavoratori. Le attività che si svolgono durante gli orari più caldi, tra le 14:00 e le 17:00, meritano una tutela maggiore. Nella valutazione dei rischi rientra anche il rischio da calore.
Pertanto, nell’ambito della tutela e della sicurezza sui luoghi di lavoro si deve intendere come misura di prevenzione la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa durante le ore più calde, nella fascia oraria tra le 14:00 e le 17:00.
È obbligatorio sospendere o ridurre le attività lavorative? Il datore di lavoro non è affatto obbligato a sospendere o ridurre le attività, ma si tratta di una possibilità che si deve inquadrare nel concetto di tutela e sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro ha il dovere principale di tutelare i dipendenti e non mettere al rischio la loro salute.
Pertanto, quando le condizioni di lavoro non comportano rischi per la salute del dipendente, allora l’orario di lavoro può comprendere anche la fascia di rischio individuata tra le 14:00 e le 17:00.
Si deve sempre considerare l’attività svolta. Per capirci, possiamo fare l’esempio di operai o agricoltori che lavorano sotto il sole. In questo caso, il datore di lavoro dovrebbe sospendere l’attività lavorativa oppure adibire i lavoratori ad altre mansioni.
Quando si può richiedere la CIGO per le temperature elevate
Quando il caldo supera la soglia dei 35° è possibile richiedere la cassa integrazione. Lo ha ricordato l’Inps, con la pubblicazione del messaggio n. 2729, il 20 luglio scorso.
Deve essere l’azienda a presentare la domanda di CIGO, alla quale deve essere allegata la relazione tecnica con la quale si specificano le giornate di sospensione oppure di riduzione dell’attività lavorativa e il tipo di attività svolta durante quelle giornate.
L’Inps chiarisce che si può richiedere la cassa integrazione con la causale “evento meteo”, quando le temperature sul luogo di lavoro superano i 35°, ovvero valori rischiosi per la salute e la sicurezza del lavoratore.
Non si deve far riferimento solo alla temperatura registrata. La cassa integrazione può essere richiesta anche se la temperatura si attesta sotto i 35°, dove, però, si registra un elevato tasso di umidità che concorre a determinare una temperatura percepita superiore.
Ricapitolando, si può chiedere la cassa integrazione ordinaria quando le attività si svolgono in luoghi in cui non ci si può proteggere dal sole o che comportano l’utilizzo di materiali o lavorazioni che non sopportano il forte calore.
Leggi anche: Carlo Bonomi: “Il Pnrr va nella direzione sbagliata. Per l’emergenza caldo serve piano come con il Covid”