Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore: con la pubblicazione della nota n. 5056 del 13 luglio 2023 da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) sono state fornite le istruzioni per arrivare ad una congrua tutela per quanto riguarda i rischi relativi ai danni da calore che possono subire i lavoratori nello svolgimento delle proprie mansioni.
La suddetta nota dell’INL, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro (Ufficio IV – Tutela e vigilanza sulla salute e sicurezza del lavoro), fa riferimento alle precedenti note che sono state pubblicate dall’Ispettorato del Lavoro, ovvero la nota n. 4639 del 2 luglio 2021, la nota n. 3783 del 22 giugno 2022 e la nota n. 4753 del 26 giugno 2022.
L’ultima nota, nello specifico, forniva già delle istruzioni operative per quanto riguarda i lavoratori ma, soprattutto, i rispettivi datori di lavoro in merito alle misure da attuare per garantire la tutela nello svolgimento dell’attività lavorativa.
Ma con quest’ultima nota, l’INL ha arricchito le informazioni fornite, prevedendo delle integrazioni a quanto già previsto in precedenza.
In particolare, dato il forte caldo che ha colpito il nostro Paese e che, anche ad oggi, sta provocando conseguenze anche disastrose sulla Penisola:
“Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione di codesti Uffici sui profili di tutela dei lavoratori per i rischi legati ai danni da calore, sia in fase di vigilanza ispettiva, sia in occasione dell’attività di informazione e prevenzione da rivolgersi ai datori di lavoro e ai lavoratori finalizzata a fornire utili elementi di conoscenza sugli effetti delle temperature estreme negli ambienti di lavoro e sulla relativa percezione del rischio.”
Senza indugiare ulteriormente, quindi, andiamo subito a vedere insieme quali sono le istruzioni che sono stati fornite da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro per quanto riguarda la tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore.
Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore: la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro con le istruzioni su come procedere
In seguito all’arrivo della forte ondata di calda che si è abbattuta in Italia, per quanto riguarda la valutazione dei rischi da stress termico ma, soprattutto, l’individuazione delle soluzioni su come mitigare questo rischio, bisogna fare riferimento a:
- la documentazione presente nella sezione “Microclima”, che si trova all’interno del Portale Agenti Fisici;
- le informazioni sullo stress termico e sul microclima presenti all’interno del sito web dell’INAIL, nella seguente pagina;
- la normativa presente all’interno della banca dati UNI;
- i sistemi di allerta meteo-climatica presenti all’interno del sito https://www.worklimate.it;
- le informazioni relative alla sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro (EU-OSHA) presenti all’interno della pubblicazione dell’Agenzia Europea “Heat at work – Guidance for workplaces“.
Le mansioni lavorative che sono maggiormente interessate dal rischio infortunistico che può scaturire a causa dell’eccessiva esposizione da parte del lavoratore allo stress termico sono quelle che si svolgono all’aperto (in maniera non occasionale).
In particolare, si tratta dei seguenti settori:
- edilizia civile e stradale;
- comparto estrattivo;
- settore agricolo e della manutenzione del verde;
- comparto marittimo e balneare;
- ecc…
Per quanto riguarda gli orari che espongono in misura maggiore il lavoratore al rischio di infortunio, invece, si tratta dell’orario più caldo che va dalle ore 14:00 fino alle ore 17:00.
A tal proposito, l’INL comunica che:
“Resta ferma la possibilità per le aziende, nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria evocando la causale “eventi meteo”.
Si considerano elevate le temperature superiori a 35° centigradi.
Nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica da allegare, l’azienda deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, senza necessità di produrre dichiarazioni che attestino l’entità della temperatura o di produrre bollettini meteo.”
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