Ecommerce: alle ore 17:34 della giornata di lunedì 17 luglio 2023 il Consiglio dei Ministri (CdM) si è riunito presso la sede di Palazzo Chigi.
Alla riunione, guidata dalla Presidente Giorgia Meloni, è stato approvato in via preliminare il decreto legislativo di attuazione della direttiva UE n. 284 del 18 febbraio 2020.
A tal proposito, attraverso la pubblicazione del comunicato stampa n. 43 il Consiglio dei Ministri ha disposto dei nuovi obblighi per quanto riguarda gli ecommerce con il fine di contrastare le frodi IVA, i quali prevedono la condivisione dei dati sui pagamenti transfrontalieri che vengono effettuati attraverso l’utilizzo di una carta di credito o di una carta di debito.
Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere insieme che cosa è stato previsto e quali sono le novità che derivano dall’UE e che sono state introdotte per quanto riguarda i prestatori dei servizi di pagamento (PSP).
Ecommerce: nuove regole dall’UE per quanto riguarda i prestatori di servizi di pagamento. Ecco quali sono e le sanzioni che sono previste
Nell’ultima riunione che si è tenuta durante il corso della giornata di lunedì 17 luglio 2023, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare un decreto legislativo con il quale dà attuazione alle disposizioni che sono state previste all’interno della direttiva UE n. 284 del 18 febbraio 2020.
Quest’ultima normativa, in particolare, apporta delle modifiche in merito alle disposizioni che erano contenute all’interno della direttiva 2006/112/CE, la quale poneva alcuni obblighi per quanto riguarda i prestatori dei servizi di pagamento.
Il nuovo decreto legislativo è stato approvato in esame preliminare su proposta del Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.
L’obiettivo di questa normativa è quello di andare ad evitare che vengano messe in atto delle condotte di tipo fraudolento per quanto riguarda l’assolvimento degli obblighi relativi al pagamento dell’IVA in caso vendita di beni o di prestazione di servizi da parte degli ecommerce nei confronti dei clienti che sono localizzati in un Paese membro diverso rispetto a quello dove si trova il venditore.
Nello specifico, le nuove regole:
- sanciscono l’obbligo, a carico dei prestatori dei servizi di pagamento (PSP), di conservare i dati riguardanti i beneficiari dei pagamenti delle transazioni tra Paesi dell’UE o tra questi e i Paesi terzi (acquisti transfrontalieri);
- stabiliscono che i PSP devono trasmettere i dati in loro possesso all’Agenzia delle entrate la quale, a sua volta, li inserisce nel sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP) al fine di consentire i necessari incroci in ambito UE per contrastare le frodi IVA negli acquisti transfrontalieri.
Per quanto riguarda le sanzioni che, invece, vengono applicate nel caso in cui i prestatori dei servizi di pagamento effettuino delle violazioni in merito agli obblighi a loro carico, allora faranno fede le disposizioni che sono contenute all’interno del decreto legislativo n. 471 del 1997, relative a:
- l’omessa o irregolare conservazione della documentazione fiscale;
- l’omesso o irregolare invio della documentazione richiesta da parte dell’amministrazione finanziaria.
I documenti da conservare
L’elenco dei documenti che i prestatori dei servizi di pagamento devono conservare, per essere in regola con le nuove disposizioni che abbiamo citato durante il corso del precedente paragrafo, bisogna fare riferimento alla direttiva UE n. 284 dl 18 febbraio 2020.
Nello specifico, ecco quali sono le informazioni che deve contenere la documentazione da conservare:
a) il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento;
b) il nome o la denominazione commerciale del beneficiario quale figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;
c) se disponibile, qualsiasi numero di identificazione IVA o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario;
d) l’IBAN o, se l’IBAN non è disponibile, altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e ne fornisca la localizzazione;
e) il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisca la localizzazione qualora il beneficiario riceva fondi senza disporre di un conto di pagamento;
f) se disponibile, l’indirizzo del beneficiario quale figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;
g) i dettagli degli eventuali pagamenti transfrontalieri di cui all’articolo 243 ter, paragrafo 1;
h) i dettagli degli eventuali rimborsi di pagamenti individuati come relativi ai pagamenti transfrontalieri di cui alla lettera g).
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