Fondo integrativo contrattuale “ex fissa”: con la pubblicazione della risoluzione n. 43/E del 13 luglio 2023 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha comunicato la soppressione dei codici tributo che riguardano il Fondo integrativo contrattuale “ex fissa”.

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno della precedente risoluzione n. 15/E del 23 gennaio 2006 e all’interno della precedente risoluzione n. 74/E del 9 luglio 2012, pubblicati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Fondo integrativo contrattuale “ex fissa”: l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la soppressione dei codici tributo da utilizzare per la compilazione del modello F24

Attraverso le precedenti risoluzioni, che abbiamo citato durante il corso del precedente paragrafo, l’amministrazione finanziaria ha introdotto dei nuovi codici tributo per consentire al contribuente di versare i contributi previdenziali e assistenziali di pertinenza dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” (INPGI), mediante l’utilizzo del modello F24 Accise e del modello F24 Enti Pubblici.

In seguito alla cessazione della gestione del Fondo integrativo contrattuale “ex fissa” da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola”, e al suo successivo trasferimento all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), l’INPGI ha chiesto all’Agenzia delle Entrate la soppressione dei codici tributo che venivano utilizzati in precedenza per il versamento dei contributi dovuti.

A tal proposito, dunque, l’AdE ha comunicato la soppressione dei seguenti codici tributo da inserire all’interno dei modelli F24. Ecco qui di seguito, quindi, l’elenco dei codici tributo soppressi.

F24 Accise:

  • FA01” denominato “Addizionale Fondo Integrativo”;
  • FA02” denominato “Addizionale Fondo Integrativo pregressi”;
  • F001” denominato “Contributi Fondo Integrativo”;
  • F002” denominato “Contributi Fondo Integrativo pregressi”;
  • F003” denominato “Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo”;
  • F004” denominato “Differenze Contributi Fondo Integrativo”;
  • FV01” denominato “Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamentoispettivo”;
  • FV02” denominato “Sanzioni Civili Fondo Integrativo dovute per accertamento ispettivo”;
  • FS01” denominato “Sanzioni civili Fondo Integrativo”;
  • FR01” denominato “Contributi Fondo Integrativo – Gruppo RAI”;
  • FR02” denominato “Contributi Fondo Integrativo pregressi – Gruppo RAI”;
  • FR03” denominato “Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo -Gruppo RAI”;
  • FR04” denominato “Differenze Contributi Fondo Integrativo – GruppoRAI”;
  • FRV1” denominato “Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamentoispettivo – Gruppo RAI”;
  • FRV2” denominato “Sanzioni civili Fondo Integrativo dovute peraccertamento ispettivo – Gruppo RAI”;
  • FRS1” denominato “Sanzioni civili Fondo Integrativo” – Gruppo RAI”.

F24 Enti Pubblici:

  • FA01” denominato “Addizionale Fondo Integrativo”;
  • FA02” denominato “Addizionale Fondo Integrativo Pregressi”;
  • F001” denominato “Contributi Fondo Integrativo”;
  • F002” denominato “Contributi Fondo Integrativo Pregressi”;
  • F003” denominato “Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo”;
  • F004” denominato “Differenze Contributi Fondo Integrativo”;
  • FV01” denominato “Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamentoispettivo”;
  • FV02” denominato “Sanzioni civili Fondo Integrativo dovute peraccertamento ispettivo”;
  • FS01” denominato “Sanzioni civili Fondo Integrativo”.

Le nuove regole sui contributi dopo il trasferimento della gestione all’INPS

L’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” (INPGI) ha pubblicato all’interno del proprio sito web ufficiale le motivazioni che hanno portato il trasferimento della gestione del Fondo integrativo contrattuale “ex fissa” all’INPS. In particolare:

“Uno degli effetti indiretti del trasferimento all’INPS della gestione previdenziale dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro dipendente è il venir meno, in capo all’INPGI, dei presupposti operativi necessari per continuare a gestire – per conto delle Parti Sociali FIEG e FNSI e sulla base dell’apposita Convenzione – le funzioni di “cassa” afferenti al Fondo Contrattuale Integrativo “Ex Fissa”.

Nulla cambia per tutti coloro che hanno già presentato, entro il 30 giugno 2022, la domanda per ottenere l’”Ex Fissa”.

Per quanto riguarda, invece, le nuove domande da presentare a decorrere dal 1° luglio 2022, nelle more delle decisioni che le stesse Parti Sociali adotteranno al riguardo, si è convenuto, in via transitoria, che – al fine di garantire comunque una continuità in relazione all’iter amministrativo a disposizione dei giornalisti interessati – le richieste di accesso alle prestazioni previste a carico del Fondo possano essere comunque presentate all’INPGI, che provvederà ad accantonarle in attesa di trasferirle al soggetto che sarà individuato da FNSI e FIEG quale competente ad istruirle.”