Acconto imposte TFR: con la pubblicazione della risoluzione n. 42/E del 13 luglio 2023 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha comunicato la riattivazione del codice tributo1250” denominato “Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto“.

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle modalità di compilazione del modello F24 ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta residui in merito al versamento delle imposte dovute.

Acconto imposte TFR: l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la riattivazione del codice tributo 1250 per la compensazione dei crediti di imposta residui

In seguito alla sua soppressione disposta attraverso la pubblicazione della precedente risoluzione n. 18/E del 28 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha disposto la riattivazione del codice tributo “1250”, denominato “Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto”.

La sua riattivazione, in particolare, è stata decisa con l’obiettivo di permettere di recuperare in compensazione, attraverso l’utilizzo del modello F24, i crediti di imposta relativi al versamento delle somme previste dalle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 3, commi 211 e ss., della legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

A tal proposito, dunque, l’Agenzia delle Entrate ricorda che:

“Il codice tributo “1250” è esposto nella sezione “ERARIO” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, riportando nel campo “anno di riferimento” l’anno (nel formato “AAAA”) a cui si riferisce l’operazione.

Ai sensi dell’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, il modello F24 contenente l’utilizzo in compensazione del suddetto codice tributo “1250” deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto della delega di pagamento.”

Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il TFR: che cos’è, il calcolo, come e quando si versa

Per quanto riguarda le rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto (TFR), i datori di lavoro o l’ente pensionistico hanno l’obbligo di versare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di importo pari al 17%, precedentemente pari, invece, all’11%.

In particolare, i suddetti soggetti devono versare l’imposta in due rate distinte, le quali devono essere pagate entro i seguenti termini:

  • entro il 16 dicembre di ogni anno i datori di lavoro o l’ente pensionistico devono versare l’acconto delle imposte sul TFR;
  • entro il 16 febbraio dell’anno successivo i datori di lavoro o l’ente pensionistico devono versare il saldo delle imposte sul TFR.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro cessa per qualunque motivo, allora il versamento dovrà essere comunque effettuato entro le seguenti scadenze che abbiamo appena citato, ma utilizzando i seguenti codici tributo all’interno del modello F24:

  • il codice tributo “1712” relativo al versamento dell’acconto;
  • il codice tributo “1713” relativo al versamento del saldo.

Infine, per quanto riguarda il calcolo dell’acconto delle imposte sul TFR, quest’ultimo potrà essere determinato attraverso l’utilizzo di due metodi alternativi: storico e previsionale.

In caso di utilizzo del metodo storico:

“Il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve calcolare l’acconto sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, considerando anche le rivalutazioni relative ai Tfr eventualmente erogati nel corso dell’anno.”

In caso di utilizzo del metodo previsionale:

“Se il datore di lavoro o l’ente pensionistico sceglie di utilizzare il metodo previsionale, dovrà determinare presuntivamente l’acconto dovuto sul 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale si versa l’acconto. In questo caso, l’imponibile da utilizzare è dato dal Tfr maturato fino a tutto il 31 dicembre dell’anno precedente relativo a tutti i dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell’anno in corso (per esempio, l’imponibile da utilizzare per il 2010 sarà calcolato sul Tfr maturato fino al 31 dicembre 2009 facendo riferimento al numero dei dipendenti ancora in forza al 30 novembre 2010).”