Whistleblowing: con la pubblicazione della circolare n. 64 del 13 luglio 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni al fine di permettere al lavoro dipendenti o al collaboratore di tutelarsi e di segnalare eventuali illeciti.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno del decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali“.

Le nuove disposizioni, nello specifico, vanno a sostituire le informazioni che erano state fornite mediante la pubblicazione della precedente circolare n. 54 del 26 marzo 2018 e della circolare n. 127 del 6 novembre 2020.

Whistleblowing: ecco che cosa si può denunciare

Le segnalazioni degli illeciti INPS possono riguardare i seguenti fatti:

  • le violazioni, ovvero quei comportamenti, atti od omissioni che vengono disciplinati dalle disposizioni contenute all’interno dell’art. 2, comma 1, lett. a), del sopra citato decreto, che si configurano in illeciti amministrativi, civili e penali, e che vanno a ledere:
    • l’interesse pubblico;
    • l’integrità dell’amministrazione pubblica;
  • le informazioni sulle violazioni, ovvero quelle informazioni che vengono disciplinate dalle disposizioni contenute all’interno dell’art. 2, comma 1, lett. b), del sopra citato decreto, e che riguardano:
    • le violazioni commesse o che potrebbero esserlo nell’ambito dell’organizzazione con cui il soggetto che sporge denuncia intrattiene un rapporto giuridico;
    • gli elementi relativi alle condotte che vanno ad occultare le violazioni stesse.

A tal proposito, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, le regole appena citate non si applicano:

“a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell’allegato al presente decreto;

c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea”.

Come effettuare la segnalazione degli illeciti

Per segnalare gli illeciti i dipendenti e i collaboratori devono accedere all’interno della homepage dell’apposita procedura informatica presente nella rete intranet, seguendo il percorso:

“Funzioni centrali” > “Direzione centrale Supporto agli Organi e Internal Audit” > sezione “Anticorruzione/trasparenza” > “Whistleblower”.

Attraverso la procedura, si avrà la possibilità di:

  • inserire le informazioni relative alla segnalazione di un illecito che è stato commesso da parte di un dipendente INPS;
  • rilasciare un avviso relativo al ricevimento della segnalazione entro il termine di 7 giorni;
  • inviare la segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);
  • avere la garanzia in merito all’anonimato del soggetto che effettua la segnalazione durante tutto il periodo in cui si svolge il procedimento;
  • accertare l’identità del soggetto che effettua la segnalazione (riservata esclusivamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza);
  • avere le informazioni per quanto riguarda lo stato di lavorazione della segnalazione effettuata.

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