Spese sanitarie dichiarazione precompilata: con la pubblicazione del provvedimento n. 258455 dell’11 luglio 2023 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha specificato quelle che sono le modalità tecniche per quanto riguarda l’utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie all’interno della dichiarazione dei redditi precompilata dell’anno in corso.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle disposizioni che sono previste a partire dal periodo di imposta 2023, in base a quanto stabilito all’interno dell’art. 1 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 1° settembre 2016, così come modificato dal decreto del MEF del 22 maggio 2023.

Spese sanitarie dichiarazione precompilata: ecco le regole tecniche e le varie tipologie di spesa da indicare nel modello redditi del 2023

L’art. 1, comma 1, lett. h), del decreto del MEF che abbiamo citato durante il corso del precedente paragrafo, definisce le regole in merito all’utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie all’interno della dichiarazione dei redditi precompilata 2023.

Nello specifico, l’amministrazione finanziaria ha specificato che le modalità tecniche sono le stesse che sono previste all’interno del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 115304 del 6 maggio 2019 e dei successivi provvedimenti dell’AdE n. 1432437 del 23 dicembre 2019, n. 329676 del 16 ottobre 2020, n. 249936 del 30 settembre 2021 e n. 465446 del 16 dicembre 2022.

A tal proposito, ecco quali sono le tipologie di spesa che possono essere inserita nella dichiarazione precompilata 2023:

  • ticket per l’acquisto di farmaci e per le prestazioni relative al Servizio Sanitario Nazionale;
  • farmaci, anche omeopatici;
  • dispositivi medici con marcatura CE;
  • servizi sanitari che vengono erogati dalle farmacie;
  • farmaci per uso veterinario;
  • prestazioni sanitarie, ad eccezione di quelle relative alla chirurgia estetica e alla medicina estetica;
  • prestazioni sanitarie che vengono erogate da quei soggetti che sono elencati all’interno dell’art. 1 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, così come modificato dal decreto del 28 novembre 2022 e dal decreto del 22 maggio 2023 pubblicati dal MEF;
  • prestazioni sanitarie che vengono erogate da quei soggetti che sono elencati all’interno dell’art. 1 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 marzo 2019;
  • prestazioni sanitarie che vengono erogate da quei soggetti che sono elencati all’interno dell’art. 1 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019;
  • prestazioni sanitarie erogate che vengono erogate da quei soggetti che sono elencati all’interno dell’art. 1 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021;
  • spese agevolabili per l’acquisto o l’affitto di protesi, per le cure termali, per le prestazioni di chirurgia estetica e per le prestazioni di medicina estetica;
  • altre spese sanitarie.

“La disposizione di cui al punto 2.4.2, lettera b), del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 115304 del 6 maggio 2019, riguardante la richiesta verbale al medico o alla struttura sanitaria dell’annotazione sul documento fiscale dell’opposizione all’utilizzo dei dati delle spese sanitarie, si applica con riferimento alle spese sanitarie, relative alle prestazioni erogate da parte dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, come modificato dai decreti del Ministrodell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022 e del 22 maggio 2023, sostenute a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.”

I dati relativi alle spese sanitarie che il contribuente ha sostenuto durante il corso dell’anno 2022 saranno protetti in base alle disposizioni che sono previste all’interno dell’apposito provvedimento n. 258 del 22 giugno 2023 pubblicato da parte del 22 giugno 2023.

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