Aumento delle pensioni minime: con la pubblicazione del comunicato stampa del 26 giugno 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quali sono i soggetti che nella mensilità di luglio riceveranno anche gli arretrati sul trattamento pensionistico spettante.

Il suddetto comunicato stampa dell’INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione centrale Comunicazione – Relazioni con i Media, fa riferimento all’aumento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo.

Aumento delle pensioni minime: ecco chi riceverà gli arretrati nel mese di luglio 2023

Attraverso il comunicato che abbiamo citato durante il corso del precedente paragrafo, l’INPS ha specificato le seguenti informazioni ai titolari di pensione:

“Con la mensilità del mese di luglio, l’Istituto pagherà ai pensionati aventi diritto gli aumenti previsti dalla legge di Bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197).

Si tratta dell’incremento che la legge 197/2022 riconosce ai titolari di pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, per “contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023”.

L’incremento è pari a 1,5 punti percentuali per l’anno 2023, elevato al 6,4% per i pensionati di età superiore a 75 anni, e di 2,7 punti percentuali per il 2024 senza distinzione di età, con riferimento all’importo mensile lordo dei trattamenti pensionistici complessivamente spettanti al beneficiario, che deve risultare pari o inferiore all’importo del trattamento minimo Inps vigente.”

Per quanto riguarda i soggetti che hanno il diritto di beneficiare degli arretrati sulla pensione, invece:

“Con il pagamento di luglio saranno corrisposti anche gli arretrati spettanti dal 1° gennaio 2023 o dalla decorrenza della pensione, se successiva, e l’importo sarà evidenziato sul cedolino di dettaglio del pagamento con un’apposita voce.

Maggiori dettagli sono disponibili nella circolare Inps n. 35 del 3 aprile 2023 e nel messaggio n. 2329 del 22 giugno 2023.”

Le istruzioni INPS

In precedenza, mediante la pubblicazione della circolare n. 35 del 3 aprile 2023, l’INPS ha comunicato le istruzioni operative in merito all’aumento delle pensioni minime previsto dalla Legge di Bilancio 2023.

La suddetta circolare dell’Istituto, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 310, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025“.

A tal proposito, l’art. 1, comma 310, della Legge di Bilancio 2023 ha disposto che:

“Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023, per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l’anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, e di 2,7 punti percentuali per l’anno 2024. L’incremento di cui al presente comma non rileva, per gli anni 2023 e 2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L’incremento di cui al presente comma è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all’importo mensile del trattamento minimo INPS. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell’incremento disciplinato dal presente comma l’incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell’incremento transitorio di cui al presente comma, il quale non rileva a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso, rispettivamente, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024”.

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