Reddito di Cittadinanza addio: con la pubblicazione della circolare n. 61 del 12 luglio 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quelle che sono le modifiche che sono state apportate attraverso l’introduzione delle nuove disposizioni previste dalla legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023).
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alla normativa relativa al Reddito di Cittadinanza, ovvero al decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019.
Reddito di Cittadinanza addio: le modifiche sulla durata e sugli importi per il 2023
La prima modifica che è andata ad approfondire l’INPS e che ha toccato la Legge di Bilancio 2023 è quella relativa alla durata del Reddito di Cittadinanza per quanto riguarda l’anno 2023.
Nello specifico, in merito al periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, l’art. 1, comma 313, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 ha ridotto la durata del beneficio economico, portandola ad un massimo di 7 mensilità, invece che ad un massimo di 18 mensilità come era previsto dalle disposizioni contenute all’interno dell’art. 3, comma 6, del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019.
Sono esclusi dall’applicazione della nuova normativa, però, quei nuclei familiari che hanno al loro interno una persona che si trovano in una condizione di disabilità, oppure un soggetto minore di età o con età superiore ai 60 anni.
Oltre alla durata, sono stati ritoccati anche gli importi previsti per il 2023 relativi al Reddito di Cittadinanza, il quale, in base alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 3, comma 1, del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, è suddiviso in due quote, ossia:
A) una componente a integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per la Pensione di cittadinanza la soglia è incrementata a 7.560 euro;
B) una componente, a integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini ISEE, fino a un massimo di 3.360 euro annui. In caso di nuclei residenti in abitazioni di proprietà, per il cui acquisto o costruzione sia stato contratto un mutuo, il limite è di 1.800 euro annui. In caso di Pensione di cittadinanza, il limite massimo è comunque pari a 1.800 euro annui.
Il regime transitorio prima dell’addio del 31 dicembre 2023
Sempre durante il corso della giornata di ieri, mercoledì 12 luglio 2023, poi, l’INPS ha pubblicato il messaggio n. 2632 con il quale ha definito il funzionamento relativo al regime transitorio per la fruizione del Reddito di Cittadinanza fino al termine del 31 dicembre 2023.
Il suddetto messaggio dell’Istituto, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle nuove disposizioni che sono previste all’interno del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023.
A tal proposito:
“Pur rimanendo confermata la previsione generale relativa al riconoscimento del Reddito di cittadinanza nel limite massimo di sette mensilità e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2023, l’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023, modificando l’articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che tale limite temporale non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza per i quali venga comunicata all’INPS la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, e comunque non oltre il 31 ottobre 2023. Conseguentemente, tali percettori potranno continuare a fruire del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023.
Non si applica il limite massimo delle sette mensilità di fruizione della misura per i nuclei familiari al cui interno siano presenti persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessanta anni di età.”
LEGGI ANCHE Carta acquisti 2023: nuove funzioni e proroga dei termini