Esonero contributivo assunzioni: con la pubblicazione del messaggio n. 2598 del 10 luglio 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito ulteriori chiarimenti per quanto riguarda l’esonero contributivo che spetta in caso di assunzione con un contratto a tempo indeterminato di giovani e di donne svantaggiate.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno della precedente circolare n. 57 del 22 giugno 2023 e all’interno della precedente circolare n. 58 del 23 giugno 2023.

Esonero contributivo assunzioni: i nuovi chiarimenti dell’INPS in merito agli incentivi per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani e di donne svantaggiate

Attraverso la precedente circolare n. 57 del 22 giugno 2023 l’INPS ha fornito le indicazioni in merito alla gestione degli adempimenti previdenziali relativi all’esonero previsto per:

  • le assunzioni o le trasformazioni di contratti a tempo indeterminato che vengono effettuate da parte delle aziende nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, in base alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 297, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023);
  • le assunzioni a tempo indeterminato che vengono effettuate da parte delle aziende nel secondo semestre 2022, in base alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 10, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021).

Nello specifico, per quanto riguarda le modalità di esposizione dei dati che riguardano l’esonero all’interno della sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens l’Istituto ha chiarito che:

“Relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano ferme le indicazioni per la fruizione dell’esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, già fornite con il messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021, misura successivamente prorogata come illustrato nel messaggio n. 403 del 26 gennaio 2022.

Per quanto attiene al recupero dell’esonero per le mensilità pregresse, si precisa che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> decorrente dal mese di assunzione o trasformazione (che deve essere stata effettuata nel periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022) e fino al mese di giugno 2023, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.”

In merito alla compilazione delle informazioni all’interno della sezione <ListaPosAgri> del flusso Uniemens, invece, l’INPS ha chiarito che:

“Per il recupero dell’incentivo relativo alle assunzioni/trasformazioni effettuate nell’anno 2022 e nell’anno 2023 deve essere valorizzato l’elemento <CodAgio> con i rispettivi codici “E3”, “E4”, “U3” e “U4”.

Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, si precisa che i <CodAgio> “E3” ed “E4” devono essere valorizzati per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione (a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022) fino al mese di giugno 2023.

Relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, si precisa che i <CodAgio> “U3” e “U4” devono essere valorizzati per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione fino al mese di giugno 2023.”

Infine, l’Istituto ha fornito dei chiarimenti anche per quanto riguarda le disposizioni che sono state pubblicato all’interno della precedente circolare n. 58 del 23 giugno 2023, il quale fa riferimento a:

  • le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate che vengono effettuate da parte delle aziende nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, in base alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 298, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023);
  • le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate che vengono effettuate da parte delle aziende nel secondo semestre 2022, in base alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 16, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021).