Riscatto della laurea: con la pubblicazione del messaggio n. 2564 del 7 luglio 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative per quanto riguarda i casi in cui l’esercizio dell’opzione per il passaggio al sistema contributivo venga effettuato nello stesso momento in cui viene presentata la domanda relativa al riscatto e questi ultimi, nello specifico, risultino determinanti ai fini del perfezionamento dei requisiti che sono necessari per esercitare l’opzione stessa.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 23, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995.

Riscatto della laurea: ecco cosa succede in caso di presentazione della domanda nello stesso momento in cui viene esercitata l’opzione per il passaggio al sistema contributivo

Attraverso la pubblicazione della precedente circolare n. 54 del 6 aprile 2021 l’Istituto ha comunicato che, nel caso in cui la domanda di riscatto della laurea venga presentata nello stesso momento in cui viene esercitata l’opzione per il passaggio al sistema contributivo, allora i periodi da riscattare devono essere presi in considerazione per quanto riguarda la verifica della presenta di tutti i requisiti contributivi che sono necessari per poter ultimare il passaggio.

A tal proposito, dunque, se:

  1. l’assicurato maturi un’anzianità pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, l’opzione al sistema contributivo non può essere validamente esercitata e l’onere del riscatto sarà determinato con le modalità ordinarie;
  2. l’assicurato raggiunga il requisito di almeno un contributo anteriore al 1° gennaio 1996 e/o il requisito di almeno 15 anni di contribuzione (di cui almeno cinque dal 1996), l’onere da riscatto è determinato con il criterio della riserva matematica con riferimento al contributo minimo necessario a fare acquisire al soggetto la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995, passando al sistema di calcolo misto della pensione, e con il calcolo a percentuale (a richiesta, “agevolato” se trattasi di riscatto del corso di studi universitario) per il restante periodo. La quota di onere relativa al riscatto dei periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti prescritti per l’esercizio della facoltà di opzione deve essere versata in unica soluzione. Il pagamento di almeno una rata del riscatto, oppure della quota di onere relativa al riscatto dei periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti prescritti per l’esercizio della facoltà di opzione, rende irrevocabile l’esercizio della predetta facoltà, avendo quest’ultima prodotto effetti.

Nello specifico, ecco quali sono i requisiti che sono necessari al fine di poter esercitare l’opzione per il passaggio al sistema contributivo:

  • aver versato i contributi dovuti per un periodo di tempo inferiore alle 936 settimane, ovvero 18 anni, alla data del 31 dicembre 1995, ad eccezione del caso in cui siano stati versati almeno 18 anni di contribuzione entro la stessa data e l’opzione per il passaggio al sistema contributivo sia stata esercitata entro il 1° ottobre 2001;
  • aver versato i contributi dovuti per un periodo di tempo pari ad almeno 780 settimane, ovvero 15 anni, delle quali almeno 260 (5 anni) devono riguardare il periodo successivo alla data del 1° gennaio 1996;
  • aver versato almeno un contributo in data successiva al 1° gennaio 1996.

In definitiva, l’INPS ha fornito le istruzioni operative relative all’esercizio dell’opzione per il passaggio al sistema contributivo esclusivamente nel caso in cui sia stata presentata contestualmente la domanda per il riscatto della laurea ed, in particolare, solamente nel caso in cui i periodi da riscattare spostino la bilancia per quanto riguarda i requisiti per esercitare l’opzione stessa.

Nello specifico:

“Si tratta dei casi in cui l’interessato perfeziona i requisiti richiesti per l’esercizio dell’opzione al sistema contributivo previsto dall’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995 (meno di 18 anni al 31 dicembre 1995, almeno 15 anni di cui almeno 5 dal 1° gennaio 1996, almeno un contributo anteriore al 1° gennaio 1996), soltanto se si considerano già acquisiti i periodi da riscattare.”