Piccoli coloni e compartecipanti familiari: con la pubblicazione della circolare n. 60 del 10 luglio 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per quanto riguarda i contributi che sono dovuti da parte dei piccoli coloni e compartecipanti familiari relativamente all’anno 2023.
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 785, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (c.d. Legge di Bilancio 2007), all’interno dell’art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 27 aprile 1968, e all’interno dell’art. 7 della legge n. 233 del 2 agosto 1990.
Piccoli coloni e compartecipanti familiari: ecco le aliquote contributive che sono previste per l’anno 2023, modalità e termini di pagamento
Per quanto riguarda l’anno 2023 è previsto un aumento dell’aliquota contributiva dovuta da tutte le aziende agricole al Fondo pensioni lavoratori dipendenti pari allo 0,20%, così come disposto dall’art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 146 del 16 aprile 1997.
A tale importo, poi, dovrà essere aggiunto un ulteriore incremento in percentuale pari allo 0,30%, il quale è disposto, invece, all’interno dell’art. 1, comma 769, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.
Nello specifico, dunque, ecco qui di seguito qual è l’aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023:
- l’aliquota prevista per il concedente è pari al 20,95%, ad esclusione della quota base pari allo 0,11%;
- l’aliquota prevista per il concessionario è pari all’8,84%;
- l’aliquota totale è pari al 29,79%.
A queste aliquote, poi, possono essere applicate ai concedenti le riduzioni degli oneri sociali che sono previste all’interno delle disposizioni contenute nell’art. 120 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (c.d. Legge di Bilancio 2001). In particolare:
- la riduzione relativa agli assegni familiari è pari allo 0,43%;
- la riduzione relativa alla tutela della maternità è pari allo 0,03%;
- la riduzione relativa alla disoccupazione è pari allo 0,34%.
Dopodiché, sono state pubblicate anche le riduzioni relative al costo del lavoro, disciplinate dalle disposizioni contenute all’interno dell’art. 1, commi 361 e 362, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (c.d. Legge di Bilancio 2006).
In particolare, è previsto un esonero pari all’1% per quanto riguarda le aliquote della gestione prevista dall’art. 24, della legge n. 88 del 9 marzo 1989.
“Il predetto esonero, a valere prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’articolo 120 della legge n. 388/2000 e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine rapporto, nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.”
Oltre ai contributi che sono dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono stati stabili anche quelli dovuti per l’assistenza contro gli infortuni sul lavoro, i quali fanno riferimento alle disposizioni contenute all’interno dell’art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, che prevede:
- un’aliquota contributiva di importo pari al 10,125% per quanto riguarda l’Assistenza Infortuni sul Lavoro;
- un’aliquota contributiva di importo pari al 3,1185% per quanto riguarda l’Addizionale Infortuni sul Lavoro.
A tal proposito, attraverso la pubblicazione della deliberazione n. 176 del 2 agosto 2022 l‘INAIL ha previsto per l’anno 2023:
“La riduzione dei premi e dei contributi di cui all’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stata fissata nella misura pari al 15,17%.
Tale riduzione è applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmessi dall’INAIL.”
Infine, i contributi dovuti potranno essere pagati accedendo all’apposito servizio online “Modelli F24 – Rapporti di lavoro Piccoli coloni e CF” entro le seguenti scadenze:
- 17 luglio 2023;
- 18 settembre 2023;
- 16 novembre 2023;
- 16 gennaio 2024.