Come si possono utilizzare i bonus edilizi e il superbonus con il regime forfettario di partita Iva? Il quesito riguarda la possibilità, per chi abbia fatto lavori edilizi su edifici di proprietà – di ristrutturazione – al fine di agevolare le relative spese sostenute. Il bonus sulle ristrutturazioni, quindi, consente di ottenere un beneficio fiscale del 50%, o del 65% se in ecobonus. Tuttavia, la compensazione è possibile solo a determinate condizioni: una partita Iva a regime forfettario non può compensare i versamenti contributivi che effettua alla propria Cassa previdenziale di appartenenza. A meno che non figuri come il cessionario di un bonus edilizio.

Sui bonus edilizi e sul superbonus è necessario sfruttare il beneficio fiscale mediante la detrazione nella dichiarazione dei redditi. È possibile che, in futuro, il contribuente partita Iva a regime forfettario abbia un contratto di lavoro alle dipendenze dal quale scaturisca una sufficiente capienza fiscale per poter scaricare i costi sostenuti per gli interventi edilizi. 

Bonus edilizi e superbonus, come utilizzarli con il forfettario?

Come può il contribuente partita Iva a regime forfettario utilizzare i vantaggi dei bonus edilizi e del superbonus? In molte delle soluzioni che potrebbero venire a mente per utilizzare le agevolazioni in caso di interventi su un proprio immobile, la risposta potrebbe essere negativa. Il contribuente, infatti, secondo quanto prevede la normativa, potrebbe non rientrare nelle condizioni e nella capienza fiscale ideale per poter sfruttare l’agevolazione. In primis perché l’utilizzo della detrazione fiscale avviene direttamente nella dichiarazione dei redditi al fine di abbattere la propria imposta Irpef lorda, nell’ipotesi in cui quest’ultima sia capiente rispetto alla quota annuale di beneficio del bonus. Nel caso della partita Iva a regime forfettario, il contribuente non versa l’Irpef ma l’imposta sostitutiva sulla quale non può essere fatta una detrazione della quota annuale del bonus o del superbonus. 

Tale divieto sussiste per chi eserciti attività d’impresa, di arti o di professioni aderendo al regime forfettario, secondo quanto prevedono i commi da 54 a 89, dell’articolo 1 della legge di Stabilità del 2015 (legge 190 del 2014). Lo stesso può verificarsi nel caso in cui il contribuente risulti incapiente: anche se versa l’Irpef perché soggetto all’imposta sui redditi delle persone fisiche, non abbia abbastanza imposta da coprire la quota annuale della detrazione derivante dai bonus edilizi. La quota eccedente, quindi, andrebbe persa senza possibilità di recuperarla. 

Sconto in fattura, cessione dei crediti o detrazione fiscale, quale scegliere? 

Per una partita Iva a regime forfettario può essere utile ricorrere alle opzioni di cessione del credito di imposta o dell’applicazione dello sconto in fattura, in alternativa alla detrazione fiscale in caso di incapienza. Tuttavia, la conversione del decreto legge numero 11 del 2023 ha bloccato la circolazione dei crediti dei bonus e del superbonus per gli interventi iniziati dopo il 16 febbraio 2023, cioè dall’entrata in vigore del provvedimento stesso.

L’istituto delle due opzioni è regolato dall’articolo 121 del decreto legge numero 34 del 2020 che ammette alla compensazione dello sconto in fattura o della cessione dei crediti solo i soggetti cessionari dei crediti stesi, e non anche il soggetto che ceda detti crediti. Ciò significa, quindi, che alla compensazione con F24 per i debiti risultanti anche dai contributi previdenziali da versare non sono ammesse le partite Iva che cedano il proprio credito derivante dai lavori agevolati in superbonus o bonus edilizi, ma chi il credito lo riceva. 

Infine, è ammissibile la possibilità che la partita Iva forfettaria, svolga in futuro un lavoro alle dipendenze e quindi abbia capienza fiscale per scaricare il bonus in detrazione sull’Irpef dovuta. In tal caso, tuttavia, è necessario che il contribuente cedi le quote in blocco ai fini della detrazione fiscale. Diversamente le quote diverrebbero inutilizzabili in futuro. Mentre se il contribuente non dovesse cedere alcuna quota in attesa di diventare fiscalmente capiente, le quote residue dei bonus risulterebbero utilizzabili per intero nelle future dichiarazione dei redditi.