Bonus 75% sull’abbattimento delle barriere architettoniche, quale sconto spetta ai condomini che decidono di sostituire l’ascensore? La situazione si verifica quando solo alcuni condomini partecipano alle spese per l’installazione del nuovo ascensore, spesa agevolata del nuovo bonus anti barriere che consente lo sconto in fattura (oltre alla cessione dei crediti d’imposta o alla detrazione fiscale) ai condomini che partecipano alle spese. In particolare, chi volesse in seguito partecipare alla spese agevolata per l’installazione e utilizzare, così, l’ascensore, dovrebbe pagare la propria quota proporzionata al 100% del costo sostenuto, oppure al 25% pagato dai condomini che hanno contribuito all’intervento, al netto del bonus? 

Bonus 75% barriere architettoniche, quale sconto per i condomini che decidono di sostituire l’ascensore? Ecco come partecipare alle spese 

Con il nuovo bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, possono essere incentivati lavori alle parti comuni degli edifici, ad esempio per l’installazione di un ascensore che permetta un più agevole movimento delle persone che abbiano difficoltà motorie. Tuttavia, le spese relative all’installazione dell’ascensore possono essere decise da alcuni condomini rispetto agli altri. Per chi non dovesse partecipare alle spese per l’installazione dell’ascensore, c’è la possibilità di futura adesione secondo quanto prevede l’articolo 1121 del Codice civile. Il susseguente articolo 1123 determina anche in quale misura i condomini subentranti debbano partecipare alle relative spese. In particolare, l’onere per partecipare all’installazione dell’ascensore deve essere calcolato in proporzione al valore della proprietà di ciascun condomino. 

Tuttavia, trovandosi di fronte a un’agevolazione – qual è il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche che permette di incentivare le spese fino al 75 per cento – l’onere del condomino subentrante deve essere parametrato al netto della quota agevolata. Pertanto, il costo di partecipazione ai lavori deve essere calcolato sul 25 per cento che rappresenta il costo totale al netto dell’agevolazione del bonus anti barriere. Inoltre, devono essere sommate le eventuali e probabili spese di manutenzione dell’ascensore. Infine, il costo determinato per la partecipazione all’installazione dell’ascensore deve essere oggetto di rivalutazione seguendo gli indici dell’Istat, fino al giorno di pagamento della quota di partecipazione. 

Sconto in fattura e cessione crediti con le agevolazioni per cambiare infissi, finestre, pavimenti, bagni

Il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche è stato oggetto, nei giorni scorsi, di un intervento dell’Agenzia delle entrate per chiarire quali siano i lavori ammessi e le regole da seguire da parte dei contribuenti. Nella circolare 17/E dello scorso 26 giugno, l’Agenzia delle entrate specifica che i lavori ammissibili all’agevolazione fiscale sono quelli che rientrano nelle facoltà del decreto del ministero dei Lavori Pubblici numero 236 del 1989. Il provvedimento, in particolare, fornisce un quadro dettagliato delle specifiche tecniche che bisogna seguire per l’esecuzione di interventi ammissibili, anche sulle dimensioni delle opere e sull’agevole utilizzo. 

Inoltre, l’intervento dell’Agenzia delle entrate ha chiarito un dettaglio fondamentale di questo bonus, specificando che i lavori possono riguardare sia le parti comuni di un condominio (come nel caso in oggetto), che i singoli appartamenti degli edifici. In questo ambito, è possibile pensare a interventi di sostituzione degli infissi, delle finestre e delle porte, di rifacimento del bagno o del pavimento. Il bonus, inoltre, continua a beneficiare dello sconto in fattura per rientrare velocemente delle spese sostenute. Rispetto agli altri bonus edilizi e al superbonus, si può utilizzare lo sconto in fattura e la cessione dei crediti d’imposta, oltre alla detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi.

Proprio in virtù di queste regole, le ditte di fornitura e di esecuzione degli interventi stanno aggiornando e proponendo i propri listini prezzi con lo sconto del 75 per cento da applicare in caso di lavori rientranti nell’abbattimento delle barriere architettoniche. Sugli interventi nelle singole unità abitative, è possibile beneficiare del bonus su un importo massimo dei lavori fissato in 50mila euro.