Sulla rottamazione cartelle ci sono alcuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, in merito alle modalità di pagamento. Com’è ormai noto a tutti, la Legge di Bilancio 2023 ha previsto una nuova disposizione per il pagamento di debiti noti come rottamazione quater. L’Agenzia delle Entrate, l’autorità responsabile per l’amministrazione tributaria in Italia, ha fornito recentemente ulteriori chiarimenti su questa disposizione, sottolineando l’impossibilità di utilizzare il meccanismo di compensazione per saldare i debiti. Ecco i suoi chiarimenti in merito, pubblicati nella in una Risposta (la n° 372 del 2023) fornita a una società che aveva chiesto indicazioni in merito.
Rottamazione cartelle chiarimenti: perché la compensazione non è accettata come metodo di pagamento
I debiti relativi alla rottamazione possono essere estinti solo tramite pagamento diretto, escludendo l’uso di qualsiasi forma di compensazione con crediti IVA o crediti commerciali. Questa regolamentazione mira a garantire che coloro che optano per l’adesione alla sanatoria abbiano sufficiente liquidità per coprire le singole rate, senza fare affidamento su crediti esistenti, sia tributari che relativi a forniture di beni o servizi alle amministrazioni pubbliche.
Rottamazione cartelle esattoriali quater: una breve panoramica
Il periodo di presentazione delle domande per la rottamazione delle cartelle esattoriali si è concluso il 30 giugno. I termini possono essere prolungati per le aree che hanno subito inondazioni. Questa possibilità offre ai contribuenti l’opportunità di ridurre il loro debito fiscale, permettendo loro di pagare all’Agenzia delle Entrate un importo inferiore rispetto a quello richiesto.
I soggetti che aderiscono alla sanatoria avranno l’obbligo di pagare:
- Il tributo, la tassa o l’imposta indicati nella cartella;
- Le spese di riscossione per le procedure esecutive;
- Le spese di notifica della cartella di pagamento;
- Gli interessi di dilazione al 2% in caso di richiesta di rateazione del debito.
Tuttavia, saranno azzerate:
- le sanzioni collegate alla maggiore imposta dovuta nell’atto;
- gli interessi legati all’iscrizione a ruolo ritardata;
- le somme aggiuntive ai crediti previdenziali;
- l’aggio della riscossione.
Rottamazione cartelle chiarimenti: come pagare
Il totale dovuto per la rottamazione delle cartelle può essere saldato in una soluzione unica entro il 31 ottobre o dilazionato in rate. Il pagamento della prima rata dovrebbe avvenire entro il 31 ottobre. Inoltre, i contribuenti hanno l’opzione di pagare l’intero importo in un massimo di 18 rate (distribuite su 5 anni), con le prime due rate che scadono il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le rimanenti 16 rate, distribuite nei successivi quattro anni, devono essere pagate entro queste date di ciascun anno, a partire dal 2024:
- 28 febbraio;
- 31 maggio;
- 31 luglio;
- 30 novembre.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate sul pagamento tramite compensazione
L’Agenzia delle Entrate ha reso chiara la sua posizione sulla questione della compensazione in relazione alla rottamazione quater. La risposta, derivante da una richiesta di chiarimento da parte di una società, è stata chiara: la compensazione tramite crediti IVA o altri crediti commerciali non è ammissibile per il pagamento dei debiti dovuti nel contesto della rottamazione quater. Questo divieto si basa sull’interpretazione delle leggi che regolano la rottamazione quater, che non prevedono la compensazione come modalità di pagamento.
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Le modalità di pagamento stabilite dalla Legge di Bilancio 2023
La Legge di Bilancio 2023, e più recisamente il comma 242, ha delineato le procedure di pagamento per coloro che aderiscono alla rottamazione quater. Il pagamento può essere effettuato tramite domiciliazione bancaria, utilizzando i moduli precompilati che verranno inviati entro il 30 settembre (o entro il 31 dicembre per le zone colpite dalle alluvioni di maggio), o direttamente agli sportelli dell’agente della riscossione. Non è prevista l’opzione di utilizzare il modello F24 per il versamento e la compensazione dei debiti, come già ribadito in precedenza: è quanto si legge nella Risposta n° 372/2023 dell’AdE, che rimanda anche alla norma vigente sulla rottamazione, non contenente alcun richiamo in merito sulla questione della compensazione dei crediti commerciali vantati nei confronti delle PA.