Sanità privata: con la pubblicazione della circolare n. 20/E del 7 luglio 2023 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha comunicato che sono state apportate delle modifiche per quanto riguarda la disciplina relativa all’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) delle prestazioni sanitarie rese ai soggetti che sono stati ricoverati presso le cliniche non convenzionate e agli accompagnatori di questi ultimi.

La suddetta circolare dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Coordinamento Normativo, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 18 del decreto legge n. 73 del 21 giugno 2022 (c.d. “decreto Semplificazioni“), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 4 agosto 2022.

Sanità privata: esenzione IVA per le prestazioni rese ai soggetti ricoverati presso delle strutture non convenzionate

Nel caso in cui un professionista effettui delle prestazioni sanitarie nei confronti di un soggetto ricoverato presso una clinica non convenzionata e costui inserisce l’esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18), primo periodo, del decreto IVA, all’interno della fattura emessa verso la struttura, allora quest’ultima renderà esente la prestazione al soggetto ricoverato fino a concorrenza del corrispettivo che la struttura deve al professionista.

In sostanza, il soggetto ricoverato presso delle strutture non convenzionate avrà la possibilità di non dover pagare l’imposta sul valore aggiunto come accadrebbe anche all’interno di una casa di cura oppure di un medico convenzionato.

Il secondo periodo dell’art. 10, comma 1, n. 18), del decreto IVA, invece:

“Subordina l’esenzione della componente di una prestazione di ricovero e cura resa dalla struttura sanitaria non convenzionata alla condizione che «tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo». Tale condizione implica che, laddove la prestazione sia resa dal professionista sanitario sottoposto a vigilanza e questi sia legato alla struttura sanitaria non convenzionata da un rapporto di lavoro dipendente, la disposizione in commento non trova applicazione e l’intera prestazione di ricovero e cura è soggetta ad IVA.

Tale tesi è avvalorata anche dalla previsione secondo cui l’esenzione opera «fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo», escludendo quindi una sua determinazione – tra l’altro di difficile quantificazione nell’importo – in base alla retribuzione del dipendente.”

Nel caso in cui il professionista emetta la fattura contenente le prestazioni esenti dal versamento dell’IVA in un momento successivo rispetto alla data in cui la struttura non convenzionata emette la propria fattura al soggetto ricoverato, allora il professionista dovrà comunque comunicare tutte le informazioni che sono necessarie per poter stabilite quale sia la quota in esenzione che bisogna applicare nei confronti del soggetto ricoverato.

Ad ogni modo, nel caso in cui ci si accorga che l’importo della prestazione esente che risulta indicato all’interno della fattura emessa dal professionista alla clinica non convenzionata sia diverso rispetto quello che viene comunicato dallo stesso, allora la struttura avrà l’obbligo di emettere una nota di variazione.

In definitiva, non sono più validi i chiarimenti che erano stati forniti da parte dell’Agenzia delle Entrate attraverso la pubblicazione della precedente risoluzione n. 87/E del 20 agosto 2010, all’interno della quale si prevedeva che:

“Le prestazioni della casa di cura non convenzionata rese nei confronti dei soggetti ricoverati (…) dovranno essere assoggettate all’imposta sul valore aggiunto, tanto in relazione alla componente relativa all’alloggio e all’assistenza, quanto in relazione alla parte più propriamente attinente alla diagnosi e alla cura resa da un soggetto esercente arti e professioni sanitarie.”

Riduzione IVA con aliquota pari al 10% per le prestazioni rese ai soggetti ricoverati presso delle strutture non convenzionate

Le cliniche non convenzionate, oltre all’esenzione IVA di cui al precedente paragrafo, devono:

  • applicare l’aliquota ridotta del 10 per cento sulla parte restante della prestazione di ricovero e cura resa dalla struttura al soggetto ricoverato;
  • applicare l’aliquota del 10 per cento alle prestazioni di maggior comfort alberghiero rese nei confronti di soggetti ricoverati.