Dopo aver presentato domanda di definizione agevolata 2023 per la Rottamazione quater entro il termine del 30 giugno scorso, i contribuenti dovranno prestare attenzione alle prossime scadenze, essenzialmente quella di accettazione del piano di rate proposto all’Agenzia delle entrate e la data di pagamento della prima o dell’unica rata nel caso di versamento in un’unica soluzione. Il decreto “Omnibus” (decreto legge 51 del 2023), già convertito in legge, stabilisce che l’Agenzia delle entrate – Riscossione (Ader) abbia tempo fino al 30 settembre 2023 per inviare comunicazione ai contribuenti per l’accettazione del piano dei versamenti dei debiti fiscali della Rottamazione quater.

Dalla comunicazione potrebbero emergere una serie di criticità, ovvero di carichi non ammessi alla procedura agevolata delle Rottamazione 2023. Tra le varie procedure, quella giusta potrebbe risultare l’aver presentato domande distinte per i differenti carichi iscritti a ruolo. In questo caso, la decadenza di una domanda non determina il rigetto anche delle altre.

Rottamazione quater, prima o unica rata ottobre 2023 delle definizione agevolata: cosa fare per la domanda respinta?

Si dovrà attendere la fine del prossimo mese di settembre per avere certezza dell’accettazione della domanda di definizione agevolata 2023 della Rottamazione quater, relativa ai debiti fiscali con l’Agenzia delle entrate – Riscossione. Chi ha presentato domanda entro lo scorso 30 giugno si accinge, dunque, alla prima scadenza dei versamenti, fissata per il 31 ottobre 2023. Entro questa data, infatti, i contribuenti dovranno versare la prima rata o l’unica soluzione dei debiti fiscali. Tuttavia, un primo step di questa procedura è rappresentato dalla risposta dell’Agenzia delle entrate in merito al piano di rate proposto per il pagamento dei debiti pregressi.

Rottamazione quater pagamento rata, cosa avviene se l’Agenzia delle entrate boccia il piano?

A tal proposito, è importante segnalare che la bocciatura della domanda di definizione agevolata potrebbe arrivare (entro il 30 settembre 2023) per l’esclusione, stabilita dalla legge, dei debiti relativi alle somme dovute per le sentenze di condanna della Corte dei conti, oppure per le multe comminate da un’autorità penale, per il recupero degli aiuti di Stato risultati illegittimamente fruiti dalle imprese e per l’Iva alle importazioni e per le risorse provenienti dall’Unione europea come i dati doganali. Dal punto di vista temporale, rientrano nei debiti della Rottamazione quater gli affidamenti eseguiti entro il 30 giugno 2022, a prescindere dalla data nella quale sia stata notificata la cartella o il giorno di esecutività del ruolo.

Nel caso in cui l’Agenzia delle entrate dovesse respingere la domanda di definizione agevolata e il contribuente avesse motivo di credere di non rientrare in queste casistiche, è prevista la possibilità di ricorso da inoltrare nel termine dei successivi 60 giorni dalla ricezione del diniego della domanda stessa. L’impugnazione dovrà essere fatta davanti alla Corte di giustizia tributaria territorialmente competente.

Domanda definizione agevolata 2023, presentazione distinta per ogni debito fiscale

Importante è la modalità con la quale si è presentata la domanda di definizione agevolata della Rottamazione quater. Infatti, se il contribuente ha inviato tante domande distinte quanti erano i carichi a ruolo (o, per lo meno, non ha presentato un’unica istanza per tutti i debiti fiscali), la decadenza di una domanda non produce l’effetto di far far rigettare anche le altre istanze. A tal proposito, è importante sottolineare che si riceveranno tante risposte quante siano le istanze presentate all’Agenzia delle entrate – Riscossione (Ader). Inoltre, nell’ipotesi in cui l’Agenzia delle entrate si esprima con un rigetto parziale della domanda di definizione agevolata, il diniego opposto ad alcune partite non va a inficiare la validità della restante parte della domanda.

Cosa succede se non si paga in tempo le rate della Rottamazione?

Infine, i vantaggi della domanda di definizione agevolata si perdono nel caso in cui non si paghi anche una sola delle rate programmate per il piano di pagamento, a eccezione dei pagamenti in ritardo che sono ammissibili solo entro i 5 giorni successivi alla scadenza. Terminato il periodo di tolleranza di 5 giorni, il ritardo si traduce in mancato pagamento nei tempi previsti e si decade dal piano di rateizzazione. Le prime due scadenza di pagamento sono fissate al 31 ottobre e al 30 novembre 2023 e, ognuna rata, contiene il pagamento del 10 per cento del debito fiscale totale.