Bonus energia II trimestre 2023: con la pubblicazione della risoluzione n. 41/E del 7 luglio 2023 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha comunicato l’istituzione di nuovi codici tributo con il fine di consentire ai cessionari di utilizzare i compensazione il credito di imposta acquistato all’interno del modello F24.

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento al credito di imposta che viene riconosciuto in favore di quelle imprese che hanno dovuto sostenere un ammontare superiore di costi per poter acquistare l’energia elettrica ed il gas naturale di cui hanno avuto bisogno durante il corso del secondo trimestre 2023.

Bonus energia II trimestre 2023: ecco i nuovi codici tributo che sono stati istituiti dall’Agenzia delle Entrate per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta ceduti

Per compensare in maniera parziale i maggiori costi che sono stati sostenuti dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, l’art. 4 del decreto legge n. 34 del 20 marzo 2023 ha introdotto un bonus energia per il II trimestre 2023.

A tal proposito, i soggetti che possono beneficiare di questo contributo economico hanno la possibilità di:

  • utilizzare il credito di imposta in compensazione, secondo le disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997;
  • cedere il credito di imposta per intero a soggetti terzi.

In merito all’utilizzo in compensazione del bonus energia all’interno del modello F24, la precedente risoluzione n. 20/E che è stata pubblicata in data 10 maggio 2023 da parte dell’Agenzia delle Entrate, ha introdotto 4 nuovi codici tributo:

  • il codice tributo “7015“, il quale si riferisce al credito di imposta che spetta alle imprese energivore per quanto riguarda il secondo trimestre 2023 (art. 4, comma 2, del decreto legge n. 34 del 30 marzo 2023);
  • il codice tributo “7016“, il quale si riferisce al credito di imposta che spetta alle imprese non energivore per quanto riguarda il secondo trimestre 2023 (art. 4, comma 3, del decreto legge n. 34 del 30 marzo 2023);
  • il codice tributo “7017“, il quale si riferisce al credito di imposta che spetta alle imprese a forte consumo di gas naturale per quanto riguarda il secondo trimestre 2023 (art. 4, comma 4, del decreto legge n. 34 del 30 marzo 2023);
  • il codice tributo “7018“, il quale si riferisce al credito di imposta che spetta alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale per quanto riguarda il secondo trimestre 2023 (art. 4, comma 5, del decreto legge n. 34 del 30 marzo 2023).

Successivamente, attraverso la pubblicazione del provvedimento n. 237453 del 27 giugno 2023 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha esteso le disposizioni che erano previste dal provvedimento n. 253445 del 30 giugno 2022 che riguardano la cessione e la tracciabilità dei crediti di imposta riconosciuti alle imprese in base ai costi che hanno sostenuto per acquistare prodotti energetici.

Perciò, con l’obiettivo di permettere ai cessionari di utilizzare in compensazione i crediti di imposta, l’AdE ha introdotto altri 4 nuovi codici tributo:

  • “7751” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34;
  • “7752” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
  • “7753” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
  • “7754” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”.