Bonus disabili: con la pubblicazione della risoluzione n. 40/E del 7 luglio 2023 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha comunicato di aver apportato delle semplificazioni per quanto riguarda la disciplina relativa alle agevolazioni fiscali sui veicoli che spettano alle persone che si trovano in una condizione di disabilità.

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali, fa riferimento ad una consulenza giuridica che gli è stata richiesta da un’associazione in merito alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 1 bis del decreto legge n. 121 del 10 settembre 2021, il quale è stato introdotto all’interno del nostro ordinamento giuridico nazionale dalla legge n. 156 del 9 novembre 2021.

Bonus disabili: associazione chiede chiarimenti all’Agenzia delle Entrate sull’aliquota IVA agevolata al 4% in caso di acquisto di veicoli

Un’associazione che svolevo la propria attività lavorativa su tutto il territorio nazionale, nell’ambito della mobilità personale, della guida e del trasporto pubblico e privato, con particolare attenzione a quelle che sono le esigenze e i diritti relativi alle persone disabili e alle loro famiglie, ha posto un quesito all’Agenzia delle Entrate.

Nello specifico, l’associazione ha specificato che:

“La legge 9 novembre 2021, n. 156, in sede di conversione del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, ha introdotto l’articolo 1 bis (rubricato “Semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabilità”)che consente ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, di acquistare un veicolo fruendo dell’aliquota IVA agevolata del 4 per cento presentando una copia “semplice” della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali.”

Inoltre, dal momento che l’art. 27 della Legge 104 ha ampliato la platea dei soggetti beneficiari anche agli invalidi che sono in possesso solamente del foglio rosa, a patto che quest’ultimo abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali o intenda conseguirle entro un anno dal momento dell’acquisto del veicolo, l’associazione istante ha evidenziato un comportamento non proprio corretto da parte dei venditori.

Nello specifico, anche se i soggetti che hanno proceduto ad acquistare il veicolo erano in possesso di tutte le certificazioni che attestavano le proprie ridotte o impedite capacità motorie, gli operatori commerciali non hanno applicato le agevolazioni e:

“Non ritengono applicabile la novella legislativa introdotta dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 e dal correlato decreto ai titolari di c.d. “foglio rosa”, quand’anche in esso siano indicati gli adattamenti obbligatori alla guida”.

A tal proposito, i venditori hanno richiesto ai soggetti disabili, oltre alla patente di guida e agli adattamenti al veicolo necessari, anche il verbale di invalidità e/o di handicap all’interno del quale risulta la natura motoria della disabilità.

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Il parere dell’Agenzia delle Entrate

In seguito alla richiesta di chiarimenti da parte dell’associazione, dopo aver fatto un quadro generale sulla nuova disciplina in merito, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che, a partire dal 29 gennaio 2022, è possibile beneficiare dell’aliquota IVA agevolata al 4%, in caso di acquisto di veicoli che rispettino i requisiti indicati all’interno dell’art. 8 della legge n. 449 del 1997, esclusivamente nel caso in cui i soggetti disabili siano in possesso dei seguenti documenti:

  • una copia semplice della patente di guida, ma solamente nel caso in cui all’interno di quest’ultima sia presente l’indicazione degli adattamenti alla guida che sono prescritti dalle commissioni mediche locali;
  • l’atto notorio o una dichiarazione di responsabilità all’interno della quale si dichiara di non aver beneficiato in precedenza della stessa agevolazione.

In definitiva, nel caso in cui il soggetto disabile abbia i suddetti documenti e sia in grado di produrre anche solo il foglio rosa, allora potrà beneficiare dell’agevolazione fiscale sull’acquisto del veicolo.

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