Imposta sulle successioni e donazioni: con la pubblicazione della circolare n. 19/E del 6 luglio 2023 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha specificato qual è il trattamento fiscale che viene applicato al legato di genere per quanto riguarda l’imposta sulle successioni e donazioni.

La suddetta circolare dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Contribuenti, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 346 del 31 ottobre 1990.

Imposta sulle successioni e donazioni: chi è il legato di genere? Ecco quali sono le diverse tipologie di legato

Attraverso la circolare che abbiamo citato durante il corso del precedente paragrafo l’Agenzia delle Entrate ha specificato qual è il trattamento fiscale che viene applicato al legato di genere, nell’ambito dell’imposta sulle successioni e donazioni.

Ma, nello specifico, chi è il legato di genere? A tal proposito, l’amministrazione finanziaria ha fornito la seguente risposta:

“Il legato obbligatorio avente ad oggetto la prestazione di cose designate secondo l’appartenenza ad un genere, che attribuisce al legatario (onorato) un diritto di credito nei confronti di un erede o di un altro legatario (onerato), il quale deve adempiere prestando beni corrispondenti per qualità e quantità alle indicazioni del testatore.”

La condizione di legato viene attribuita attraverso la predisposizione di un testamento e si acquista, invece, nel momento in cui si apre la successione ereditaria, in maniera automatica e, dunque, senza il bisogno che ci sia un’accettazione da parte del soggetto interessato, il quale, però, avrà la possibilità di rinunciare a tale condizione.

In base alle disposizioni che sono contenute all’interno degli artt. che vanno dal 649 fino al 673 del codice civile, ecco quali sono le differenti tipologie di legato:

  • il legato di specie, previsto dall’ex art. 649 del codice civile;
  • il legato di genere, previsto dall’ex art. 653 del codice civile.

La prima tipologia, in particolare, prevede che la proprietà o il diritto vengano trasmessi al legatario al momento della morte del testatore, il quale coincide con l’apertura della successione (c.d. legato traslativo).

La seconda tipologia, che andremo ad approfondire meglio durante il corso di questo breve articolo, invece, prevede un debito a carico dell’erede nei confronti del legatario (c.d. legato obbligatorio).

A sua volta il legato di genere può essere suddiviso ulteriormente in due differenti tipologie, ovvero:

  • il legato di cosa non esistente nell’asse, previsto dall’art. 654 del codice civile;
  • il legato di cosa da prendersi da certo luogo, previsto dall’art. 655 del codice civile.

Nello specifico, l’art. 654 c.c. dispone quanto segue:

“Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare, o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatoreal tempo della sua morte.

Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova”.

Il successivo articolo, invece, dispone che:

“Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova; ha tuttavia effetto per l’intero quando, alla morte del testatore, le cose non vi si trovano, in tutto o in parte, perché erano state rimosse temporaneamente dal luogo in cui di solito erano custodite”.

Qual è il trattamento fiscale che viene applicato al legato di genere?

Per quanto riguarda il trattamento fiscale che va considerato sulle successioni e sulle donazioni del legato di genere, l’art. 8 del TUS prevede che:

“Il valore globale netto dell’asse ereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell’apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l’attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19, e l’ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati nell’art. 46, comma 39”.

Secondo le successive disposizioni, poi, gli eredi e i legatari sono obbligati in solido al pagamento dell’imposta, la quale non è dovuta in maniera diretta e non viene decurtata dall’eredità spettante al legato di genere, dal momento che quest’ultimo deve adempiere nei confronti del legatario.