Imposta sulle successioni e donazioni: con la pubblicazione della circolare n. 19/E del 6 luglio 2023 da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'amministrazione finanziaria ha specificato qual è il trattamento fiscale che viene applicato al legato di genere per quanto riguarda l'imposta sulle successioni e donazioni.
La suddetta circolare dell'AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Contribuenti, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all'interno dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 346 del 31 ottobre 1990.
Attraverso la circolare che abbiamo citato durante il corso del precedente paragrafo l'Agenzia delle Entrate ha specificato qual è il trattamento fiscale che viene applicato al legato di genere, nell'ambito dell'imposta sulle successioni e donazioni.
Ma, nello specifico, chi è il legato di genere? A tal proposito, l'amministrazione finanziaria ha fornito la seguente risposta:
La condizione di legato viene attribuita attraverso la predisposizione di un testamento e si acquista, invece, nel momento in cui si apre la successione ereditaria, in maniera automatica e, dunque, senza il bisogno che ci sia un'accettazione da parte del soggetto interessato, il quale, però, avrà la possibilità di rinunciare a tale condizione.
In base alle disposizioni che sono contenute all'interno degli artt. che vanno dal 649 fino al 673 del codice civile, ecco quali sono le differenti tipologie di legato:
La prima tipologia, in particolare, prevede che la proprietà o il diritto vengano trasmessi al legatario al momento della morte del testatore, il quale coincide con l'apertura della successione (c.d. legato traslativo).
La seconda tipologia, che andremo ad approfondire meglio durante il corso di questo breve articolo, invece, prevede un debito a carico dell'erede nei confronti del legatario (c.d. legato obbligatorio).
A sua volta il legato di genere può essere suddiviso ulteriormente in due differenti tipologie, ovvero:
Nello specifico, l'art. 654 c.c. dispone quanto segue:
Il successivo articolo, invece, dispone che:
Per quanto riguarda il trattamento fiscale che va considerato sulle successioni e sulle donazioni del legato di genere, l'art. 8 del TUS prevede che:
Secondo le successive disposizioni, poi, gli eredi e i legatari sono obbligati in solido al pagamento dell'imposta, la quale non è dovuta in maniera diretta e non viene decurtata dall'eredità spettante al legato di genere, dal momento che quest'ultimo deve adempiere nei confronti del legatario.