Superbonus, per il 110% anche nel 2023 si considera il costo iniziale dei costi eseguiti al fine di determinare la percentuale di stato di avanzamento dei lavori al 30 per cento. Arrivano dall’Agenzia delle entrate nuovi chiarimenti per calcolare la quota dei lavori da aver portato a termine per poter beneficiare del massimo della percentuale di detrazione fiscale, sconto in fattura o cessione del credito d’imposta sugli interventi relativi alle villette e alle unità indipendenti unifamiliari.

In particolare, la proroga decisa dal decreto numero 11 del 17 febbraio 2023 stabilisce che il 30 per cento dell’avanzamento dei lavori debba essersi verificato entro il 30 settembre 2022 per avere tempo fino al 30 settembre prossimo di fare i bonifici e concludere i lavori con il bonus 110% di agevolazione. Nell’intervento dell’Agenzia delle entrate si stabilisce anche cosa fare nel caso in cui, al progetto originario, si introducono nuovi lavori, conosciuti o meno al momento dell’inizio degli interventi.

Superbonus, per il 110% nel 2023 si considera il costo iniziale: istruzioni Agenzia delle entrate

Superbonus villette, il 30 per cento degli interventi necessari al 30 settembre 2022 per beneficiare del 110 per cento fino al 30 settembre prossimo deve essere calcolato sul costo iniziale. Tale condizione è rispettata anche se il complessivo dei lavori ha subito degli incrementi a seguito di ulteriori interventi necessari per il completamento dei lavori sulle villette e sulle case a schiera. Lo stesso principio si applica anche se i costi degli interventi abbiano subito degli aumenti rispetto a quelli preventivati inizialmente. A fornire i chiarimenti necessari sul superbonus relativo alle villette è l’Agenzia delle entrate con la circolare numero 17/E del 26 giugno scorso.

A pagina 162 dell’articolata circolare, l’Agenzia delle entrate specifica, inoltre, che rimangono fuori dall’applicazione del bonus al 110 per cento i costi che si possono ricondurre a nuovi lavori che, inizialmente, non erano previsti nell’intervento totale e che non risultino occorrenti per portare a termine gli interventi stessi sulle villette.

Superbonus 110% 2023, cosa succede se alle villette si aggiungono altri lavori?

Pertanto, ciò che specifica l’Agenzia delle entrate in merito al superbonus sulle villette con agevolazione del 110% – utilizzabile fino al 30 settembre 2023 – è che i nuovi interventi, non previsti tra quelli iniziali, non possono essere fatti rientrare nell’agevolazione. Tale divieto sussiste anche se i nuovi lavori siano presenti in un progetto in variante alla certificazione asseverata di inizio dei lavori (Cilas). Inoltre, per non rientrare tra i lavori agevolati, tali lavori non devono essere considerati necessari per il completamento dell’intervento complessivo.

Diversamente, ovvero per gli ulteriori interventi considerati essenziali al completamento dei lavori, le relative spese possono rientrare nel bonus 110 per cento, anche se a consuntivo gli interventi eseguiti entro il 30 settembre 2022 risultavano inferiori al 30 per cento rispetto al totale dei lavori, per effetto del nuovi lavori che si sono aggiunti.

Bonus 110%, sono agevolabili le ulteriori spese dei lavori?

A tal proposito, i beneficiari del bonus non perdono l’agevolazione anche se i costi dell’intervento risultassero aumentati dalla percentuale di interventi ulteriori che porterebbero il valore degli interventi al di sotto del 30 per cento riferito al 30 settembre 2022.

Ciò che quindi occorre verificare è il costo complessivo iniziale dei lavori e la soglia percentuale riferita alla fine di settembre dello scorso anno. Risultano fuori dalle agevolazioni del superbonus al 110 per cento, invece, tutti gli interventi che non erano inizialmente previsti e che non risultino necessari per il completamento dei lavori.