Domanda opzione donna: con la pubblicazione del messaggio n. 2547 del 6 luglio 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito degli ulteriori chiarimenti per quanto riguarda i requisiti relativi all’accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni, fa riferimento alle disposizioni che sono state pubblicate dall’Istituto all’interno del precedente messaggio n.4560 del 2021, in merito ai casi di riscatto a percentuali che riguardano i periodi precedenti all’anno 1996, in seguito all’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo.

Domanda opzione donna: ecco tutti i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata per l’anno 2023

Per riprendere il contenuto del messaggio n. 4560 del 21 dicembre 2021 che è stato pubblicato da parte dell’INPS, l’Istituto stesso ha fornito dei chiarimenti in merito ai requisiti per l’accesso alla pensione anticipata opzione donna, la qual è disciplinata dalle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 16 del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019, e successive modificazioni.

A tal proposito, l’INPS ha approfondito i requisiti per presentare la domanda per l’opzione donna 2023 nelle seguenti circostanze:

“In caso di riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 con onere determinato con il criterio del calcolo “a percentuale” – su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio – ai sensi dell’articolo 2, commi 5 e 5-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, di cui all’articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.”

Nel precedente messaggio, in particolare, l’Istituto ha disposto che l’esercizio dell’opzione relativa al sistema contributivo garantisce comunque il riconoscimento della pensione anticipata opzione donna, ma solamente nel caso in cui vengano rispettati entrambi i seguenti requisiti:

  • perfezionamento, alla data di presentazione della domanda di riscatto, dei requisiti (anagrafico e contributivo) per la pensione anticipata c.d. opzione donna, tenendo conto anche della contribuzione da riscattare;
  • esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo e presentazione della domanda di riscatto in data anteriore a quella di pubblicazione del citato messaggio.

Nel precedente messaggio, inoltre, è stato fissato il termine del 31 dicembre 2021 per quanto riguarda la presentazione della domanda all’Istituto.

Ad oggi, invece, con il recente messaggio che è stato pubblicato dall’INPS sono stati estesi i sopra citati requisiti anche per quelle domande che sono state presentate e che vengono presentate in data successiva al 31 dicembre 2021.

A tal proposito:

“L’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, che non abbia prodotto effetti sostanziali fino al pagamento anche parziale dell’onere del riscatto, non preclude il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata c.d. opzione donna, a prescindere dalla data di presentazione della relativa domanda”.

Questo a patto che siano presenti anche i seguenti requisiti ulteriori:

  • esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo e presentazione della domanda di riscatto entro il 20 dicembre 2021;
  • perfezionamento, alla data di presentazione della domanda di riscatto, dei requisiti (anagrafico e contributivo) per la pensione anticipata c.d. opzione donna vigenti al 31 dicembre 2021, tenendo conto anche della contribuzione da riscattare.

In definitiva:

“Le domande di pensione anticipata c.d. opzione donna devono essere esaminate alla luce delle indicazioni fornite con il presente messaggio e quelle respinte devono essere riesaminate, su istanza di parte, sempreché il diritto non sia stato negato con sentenza passata in giudicato. I ricorsi amministrativi pendenti in materia devono essere riesaminati sulla base dei criteri sopra illustrati.”

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