Bonus 500 euro alle partite Iva delle zone alluvionate dell’Emilia Romagna, della Toscana e delle Marche, arrivano i nuovi chiarimenti dell’Inps. Sulle indennità percepite dai lavoratori autonomi, dai collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), dai liberi professionisti e dai lavoratori agricoli per la sospensione dell’attività, si pagano le imposte e i contributi ai fini previdenziali. I chiarimenti riguardano dunque i lavoratori autonomi che chiedano il bonus da 500 a 3.000 euro a seconda dei periodi di sospensione (al massimo sei, per una durata ciascuno di 15 giorni) per il fermo dell’attività causato dalle alluvioni e dal maltempo.

Tra le novità arrivate nella circolare numero 2458/2023 dell’Inps, anche la disciplina particolare delle partite Iva a regime forfettario e la sospensione dell’attività dei lavoratori autonomi agricoli che avranno delle regole diversificate in ragione della complessità della propria attività lavorativa.

Bonus 500 euro partite Iva, chiarimenti Inps su tasse e contributi per la pensione sulle indennità

Nuovi chiarimenti dell’Inps in merito al bonus 500 euro per i lavoratori autonomi e le partite Iva delle zone alluvionate dell’Emilia Romagna, della Toscana e delle Marche che abbiano dovuto sospendere le propria attività a causa del maltempo. Si potrà richiedere un’indennità di 500 euro ogni 15 giorni di sospensione dell’attività in proprio, corrispondenti ai tre mesi dal 1° maggio al 31 agosto 2023. La domanda potrà essere inoltrata all’Inps entro la fine del prossimo mese di settembre. L’Istituto previdenziale ha chiarito che l’indennità ha un proprio regime fiscale e che costituisca reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Pertanto, la richiesta e la fruizione del bonus incrementa la base imponibile anche ai fini dei contributi da versare ai fini pensionistici.

Nell’ambito della domanda di richiesta dell’indennità per i lavoratori autonomi che abbiano subito la sospensione dell’attività, nel modello è presente anche un box dal quale si potranno scegliere due opzioni. La prima riguarda le partite Iva a regime forfettario, la seconda i lavoratori autonomi agricoli. La richiesta dell’indennità può essere presentata per periodi di sospensione rientranti in quindici giorni a partire dallo scorso 1° maggio. A tal proposito, l’Istituto previdenziale precisa che l’importo del bonus non è frazionabile per periodi inferiori ai quindici giorni. Analogamente, la fruizione dell’indennità non può riguardare periodi superiore ai 15 giorni, ma occorre far rientrare il periodo successivo in un’altra richiesta di indennità, nella stessa domanda o con un’ulteriore istanza.

Indennità 3000 euro Emilia Romagna, Toscana, Marche maltempo: come inviare domanda per più periodi di sospensione?

L’Inps ha fornito ulteriori chiarimenti per quanto concerne i lavoratori autonomi agricoli. In primis, l’Istituto previdenziale ha stabilito che, rispetto alle altre categorie di partite Iva e di liberi professionisti che possono richiedere il bonus 500 euro, gli agricoli possono inoltrare l’istanza anche se non tutto il complesso aziendale sia stato colpito dall’alluvione e, quindi, sia risultato chiuso per un determinato periodo. Pertanto, la sospensione per i lavoratori agricoli viene riconosciuta, ai fini dell’indennità, anche per chiusure parziali dell’attività agricola, anche perché alcuni reparti devono necessariamente essere curati affinché non deperiscano (si pensi all’allevamento).

Infine, l’Inps fornisce indicazioni su come considerare i giorni di chiusura dell’attività all’interno dei pacchetti di 15 giorni. In particolare, può capire che, ad esempio, nei primi 15 giorni di maggio, l’attività sia risultata chiusa per tre periodi, dal 2 al 4 maggio, dal 6 al 9 maggio e dal 12 al 14 maggio. I richiedenti devono considerare i tre periodi in maniera distinta ai fini della fruizione dell’indennità. Pertanto, il lavoratore autonomo può richiedere il triplo dell’indennità in questo caso, corrispondente non a 500 euro ma a 1.500 euro. Per la presentazione della domanda, si possono inviare tre distinte istante oppure una sola che comprenda i tre periodi di sospensione ammissibili alla fruizione del bonus.