Sisma bonus, mancano solo cinque mesi di tempo per beneficiare del superbonus nella percentuale di detrazione fiscale del 90 per cento. A partire dal 1° gennaio 2024, infatti, la percentuale di beneficio fiscale scenderà al 70% e non si potranno utilizzare i bonus ordinari che arrivano a percentuali più alte, fino all’85%. È questo uno dei chiarimenti contenuti nella circolare numero 17/E dell’Agenzia delle entrate che, ad oggi, trova conferma nel meccanismo di compensazione tra bonus edilizi ordinari e superbonus (ex 110%, in discesa dal 2023).
In particolare, in questi cinque mesi i contribuenti che avessero intenzione di effettuare interventi edilizi per ridurre il rischio sismico, avrebbero la possibilità di utilizzare il superbonus al 90%, un 5% in più rispetto al sisma bonus al massimo vantaggio, ovvero all’85%. Dal prossimo 1° gennaio, il superbonus non sarà più l’agevolazione fiscale più elevata e conveniente anche nel campo della riduzione del rischio sismico.
Sisma bonus, solo 5 mesi per il superbonus al 90%: dal 2024 aliquota al 70%
Niente 110% e nemmeno 90% di superbonus da parte dei contribuenti con il bonus sisma, l’agevolazione che consente di detrarre sulle spese per ridurre il rischio sismico. A chiarire bene la situazione e i dubbi che si erano sollevati nelle ultime settimane è arrivata la circolare 17/E dell’Agenzia delle entrate per la quale la scelta deve andare sempre al superbonus nel caso in cui si debbano fare i lavori di riduzione del rischio sismico. Solo che, dal 2023, il superbonus per queste tipologie di lavori avrà una percentuale di detrazione fiscale più bassa rispetto al bonus ordinario e il privato che voglia fare lavori sismici non avrà la possibilità di ricorrere al bonus ordinario.
Quest’ultimo, infatti, prevede una detrazione fiscale del 70% o 75% (per i condomini) sulle spese dei lavori se gli interventi consentono di aumentare la sicurezza sismica di una classe; nel caso in cui le classi di riduzione del rischio sismico siano due con i lavori, l’agevolazione sale all’80% (85% per i condomini). La norma di riferimento è il decreto legge numero 63 del 2013. in particolare al comma da 1 bis a 1 septies, dell’articolo 16.
Quale conviene di più tra 110% e bonus ordinario per i lavori di riduzione rischio sismico?
Con l’entrata in vigore del superbonus 110%, i contribuenti che volessero eseguire lavori di riduzione del rischio sismico devono scegliere, necessariamente, questa tipologia di bonus rispetto a quelli ordinari. Per i primi anni, c’è stata la convenienza del 110%, percentuale notevolmente superiore al 70-85% assicurata dal bonus sisma. Anche i lavori partiti nel 2023 per la riduzione del rischio sismico assicurano un margine di vantaggio del superbonus (al 90%) rispetto al bonus ordinario. Ma questo vantaggio sussisterà ancora per i lavori in partenza entro il 31 dicembre 2023, quindi per ulteriori cinque mesi. A meno di interventi normativi, nel prossimo anno la detrazione del superbonus al 70% sarà inferiore a quella assicurata dal bonus ordinario che, tuttavia, non potrà essere utilizzato per questo tipo di interventi essendoci ancora il superbonus.
Agevolazioni fiscali riduzione rischio sismico, quali sono?
Inoltre, lo stesso superbonus scenderà ulteriormente al 65 per cento a partire dal 1° gennaio 2025. Il chiarimento dell’Agenzia delle entrate con la circolare 17/E del 26 giugno scorso, conferma pertanto l’impossibilità di scelta tra i vari bonus e superbonus da parte dei privati cittadini. Secondo quanto prevede l’articolo 119 del decreto legge numero 34 del 2020, i contribuenti dovranno continuare a preferire il superbonus anche se meno vantaggioso del bonus sisma.