Definizione agevolata liti pendenti: con la pubblicazione del provvedimento n. 250755 del 5 luglio 2023 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha comunicato l’aggiornamento del modello di domanda per aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti nei confronti dell’AdE stessa.
Tale provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, in particolare, che dà attuazione alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 1, commi da 186 a 202, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), si pone in continuità con le precedenti istruzioni fornite dal provvedimento n. 30294 del 1° febbraio 2023, il quale dà attuazione a sua volta a quelle disposizioni che sono contenute all’interno del decreto legge n. 34 del 30 marzo 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 26 maggio 2023.
A tal proposito, infatti, oltre ad aggiornare il modello per aderire alla definizione agevolata, l’Agenzia delle Entrate comunica anche la modifica per quanto riguarda i termini relativi all’invio della domanda e all’eventuale pagamento rateale delle somme dovute.
Senza indugiare ulteriormente, quindi, andiamo a vedere le nuove disposizioni che sono state pubblicate durante il corso della giornata di ieri, mercoledì 5 luglio 2023, da parte dell’amministrazione finanziaria in merito alla definizione agevolata liti pendenti ed, in particolare, a:
- l’aggiornamento del modello di domanda;
- la scadenza per l’invio della domanda;
- le modalità e i termini per effettuare il versamento delle somme dovute.
Definizione agevolata liti pendenti: l’Agenzia delle Entrate pubblica il nuovo modello aggiornato per effettuare la domanda
In seguito all’introduzione di nuove disposizioni in materia da parte dell’art. 20 del decreto legge n. 34 del 30 marzo 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 26 maggio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo modello aggiornato, con le relative istruzioni per la sua compilazione e per l’invio dello stesso, al fine di aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti con l’amministrazione finanziaria stessa.
Tale modello di domanda, nello specifico, potrà essere compilato, eventualmente scaricato o stampato, ed inviato direttamente all’interno del sito web ufficiale dell’AdE.
“Il modello di domanda e le istruzioni, così come modificati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Eventuali correzioni o aggiornamenti del modello e delle istruzioni indicati al precedente punto 1.1 saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.”
Definizione agevolata liti pendenti: la scadenza per l’invio del modello di domanda all’Agenzia delle Entrate
L’amministrazione finanziaria, attraverso la pubblicazione del sopra citato provvedimento, ha comunicato i nuovi termini relativi alla presentazione della domanda per aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha specificato quanto segue:
“Entro il termine del 30 settembre 2023, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata all’Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, mediante trasmissione telematica.”
In sostanza, il nuovo modello di domanda aggiornato dovrà essere inviato da parte dei soggetti interessati tramite modalità telematiche e dovrà, poi, essere accompagnato dal pagamento di quanto dovuto secondo le modalità e i tempi che andremo a vedere durante il corso del paragrafo successivo.
Come e quando effettuare il versamento all’Agenzia delle Entrate?
Come abbiamo visto in precedenza, entro il 30 settembre dovrà essere versato l’importo dovuto o comunque la prima rata, nel caso in cui si opti per il pagamento rateale.
Quest’ultima soluzione, nello specifico, potrà essere adottata esclusivamente nel caso in cui l’importo della somma dovuta sia superiore a 1.000 euro.
Per quanto riguarda le singole rate, invece, queste ultime non potranno essere più di 20, tutte di pari importo, con la possibilità di scegliere se optare per il pagamento trimestrale o per il pagamento mensile.
In sostanza, dunque, ecco quali sono le scadenze delle prime tre rate, valide per tutti:
- 30 settembre 2023 (1° rata);
- 31 ottobre 2023 (2° rata);
- 20 dicembre 2023 (3° rata).
Dopodiché i termini sono il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ogni anno.