Cassa integrazione straordinaria: con la pubblicazione del messaggio n. 2512 del 4 luglio 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili per quanto riguarda la corretta gestione del trattamento straordinario di integrazione salariale.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 (c.d. Decreto Lavoro), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023.
Cassa integrazione straordinaria: le nuove istruzioni dell’INPS in merito alle nuove misure introdotte dal Decreto Lavoro
Attraverso la pubblicazione del suddetto decreto, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro“, all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 103 del 4 maggio 2023, poi modificato dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023, è stata adottata tra le altre una misura specifica relativa agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
In particolare, l’art. 30 del Decreto Lavoro:
“Intervenendo a gestire situazioni di particolare difficoltà aziendale, prevede la possibilità di autorizzare, in deroga alla disciplina di carattere generale, un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria (CIGS), collocato nel biennio 2022-2023, in continuità con il precedente periodo autorizzato, in favore di aziende, anche in stato di liquidazione, che non abbiano potuto completare nel corso del 2022 i piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti, per cause non imputabili al datore di lavoro.”
Queste disposizioni, nello specifico, fanno riferimento a quelle aziende che si trovano in stato di liquidazione, che sono già destinatarie della CIGS e che non hanno avuto la possibilità di completare i piani relativi all riorganizzazione e alla ristrutturazione industriale per delle motivazioni che non possono ricadere per quanto riguarda la responsabilità al datore di lavoro.
“Il nuovo trattamento si prefigge di salvaguardare i livelli occupazionali delle aziende interessate e, contemporaneamente, di garantire una tutela del reddito per i lavoratori coinvolti dall’intervento, nella prospettiva di una definita riconversione dei siti industriali e una ripresa dell’attività lavorativa.”
Per quanto riguarda la durata della cassa integrazione straordinaria, la stessa va a coprire il periodo di tempo che va dal 1° ottobre 2022 fino al 31 dicembre 2023, nel rispetto del limite massimo pari a 15 mesi complessivi.
In merito alle caratteristiche dell’intervento, invece, sempre l’art. 30 del Decreto Lavoro dispone che:
“Il trattamento straordinario di integrazione ivi previsto venga concesso in deroga a tutti i limiti di durata (complessivi e singoli) definiti rispettivamente dagli articoli 4 e 22 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, compreso quello stabilito dal comma 4 del citato articolo 22 in forza del quale, per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro fino al massimo dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva per cui si richiede il trattamento, nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato.
Per espressa previsione normativa, inoltre, al nuovo periodo di trattamenti non si applicano le disposizioni in materia di consultazione sindacale e di iter procedimentale per la presentazione della domanda previste, rispettivamente, dagli articoli 24 e 25 del D.lgs n. 148/2015.”
Nei casi previsti, sarà l’INPS a pagare direttamente il contributo ai lavoratori dipendenti beneficiari, ma solamente nel caso in cui il datore di lavoro provveda entro le tempistiche previste all’invio di tutti i dati che sono richiesti.
In caso contrario sarà proprio quest’ultimo a dover versare le somme spettanti al lavoratore.
Perciò, infine, la procedura da adottare per quanto riguarda i pagamenti della cassa integrazione straordinaria, nel “Sistema UNICO” è stato introdotto il seguente nuovo codice evento nell’ambito del codice intervento “333”:
147 situazioni di perdurante crisi e difficoltà – art. 30 D.L. 48/23