Contributi lavoratori agricoli: con la pubblicazione della circolare n. 59 del 4 luglio 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quelli che sono gli importi relativi ai contributi obbligatori che sono dovuti per quanto riguarda l’anno 2023 da parte dei lavoratori agricoli.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento ai contributi dovuti dai seguenti soggetti:

  • coltivatori diretti;
  • coloni;
  • mezzadri;
  • imprenditori agricoli professionali.

Contributi lavoratori agricoli: ecco gli importi che sono previsti per l’anno 2023

Per quanto riguarda la contribuzione IVS che deve essere versata da parte dei lavoratori agricoli, l’INPS ricorda che:

“La contribuzione IVS dovuta dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali è determinata applicando le aliquote di finanziamento al reddito convenzionale individuato in base alla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito indicate nella “Tabella D”, allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, rimodulate a partire dal 1° luglio 1997 dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e convertite in euro, come da circolare n. 83 del 23 aprile 2002.”

A tal proposito, il reddito convenzionale relativo ad ogni fascia viene stabilito moltiplicando il reddito medio convenzionale giornaliero per il numero di giornate che sono indicate all’interno della sopra citata “Tabella D”, in base alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 7 della legge n. 233 del 1990.

Il suddetto reddito medio convenzionale giornaliero, in particolare, si ottiene dall’apposito decreto che viene pubblicato ogni anno da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) e, per quanto riguarda l’anno in corso, è stato fissato in misura pari a 61,98 euro.

In merito alle aliquote di finanziamento che devono essere applicate per il calcolo di queste ultime, invece, l’art. 24, comma 23, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha previsto che:

“Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell’INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all’Allegato n. 1 del presente decreto”.

Per quanto riguarda l’anno in corso, così come avviene già a partire dall’anno 2018, le aliquote previste per i lavoratori agricoli sono pari al 24%, comprensive del contributo addizionale del 2% previsto dalle disposizioni contenute all’interno dell’art. 12, comma 4, della legge n. 233 del 1990.

A questo importo, poi, deve essere aggiunto il contributo di importo pari a 0,69 euro, per un numero massimo di giornate annue pari a 156, e l’eventuale riduzione pari al 50% per quanto riguarda i lavoratori agricoli di età superiore a 65 anni.

Oltre alla contribuzione IVS, sono stati stabiliti per il 2023 anche i seguenti contributi:

  • la contribuzione di maternità, la quale è stata fissata in misura pari a 7,49 euro per ogni unità iscritta presso la Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • la contribuzione INAIL, la quale per i soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stata fissata in misura pari a:
    • 768,50 euro per quanto riguarda le zone normali;
    • 532,18 euro per quanto riguarda i territori montani e le zone svantaggiate.

La differenza prevista per i soggetti che risiedono nei territori montani oppure in una zona considerata come svantaggiata è disposta rispettivamente dall’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973 e dall’art. 15 della legge n. 984 del 27 dicembre 1977.

Per prendere visione di tutti gli importi aggiornati dovuti dai lavoratori agricoli per quanto riguarda l’anno 2023, bisogna fare riferimento all’Allegato n. 1 della circolare dell’INPS.