Bonus 75% abbattimento barriere architettoniche, quale sconto per il cambio degli infissi, delle finestre e del bagno e come eseguire le altre tipologie di lavori per facilitare l’accesso a chi ha difficoltà di movimento? Chi utilizza questo bonus deve mettere in conto di non poter trasferire le quote di beneficio fiscale agli eredi nel caso in cui si verifichi il decesso del beneficiario del bonus. Lo spiega l’Agenzia delle entrate nella circolare 17/E del 26 giugno scorso, nella quale si fa riferimento anche alle detrazioni delle quote residue agli eredi diversamente da quanto la normativa stabilisce per gli altri bonus edilizi.

Del bonus 75% di abbattimento delle barriere architettoniche se ne sta parlando molto in queste ultime settimane sia per il valore della detrazione fiscale, sia per l’ampia scelta degli interventi effettuabili, sia nelle parti comuni degli edifici (condomini), che nelle singole unità immobiliari. Inoltre, rispetto agli altri bonus edilizi e al superbonus, il bonus anti barriere non ha perso la possibilità di essere ceduto oppure di rientrare immediatamente di buona parte delle spese sostenute mediante l’applicazione dello sconto in fattura.

Bonus 75% barriere quale sconto e trasferibilità del beneficio fiscale

Nessuna possibilità di trasferire le quote residue del bonus per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche che consente di ricevere un beneficio del 75 per cento. L’Agenzia delle entrate è intervenuta su questa e su altre questioni mediante la circolare numero 17/E del 26 giugno 2023 nella quale spiega che, per il beneficio anti barriere architettoniche, in caso di morte del beneficiario, non si possa procedere con il trasferimento delle quote residue, diversamente dagli altri bonus edilizi per i quali vige questa possibilità. In particolare, per gli altri bonus c’è sempre una norma che specifica la trasferibilità mortis causa, disposizione che manca nel decreto legge numero 34 del 2020, all’articolo 119 ter, per il bonus di abbattimento delle barriere architettoniche.

Numerose sono, in ogni modo, le indicazioni che l’Agenzia delle entrate ha fornito mediante la circolare di qualche giorno fa. In primis, si chiarisce che i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche si possono effettuare anche nei singoli appartamenti dei condomini e, pertanto, non solo nelle parti comuni degli edifici. Inoltre, in merito alle tipologie di interventi che si possono effettuare, l’Agenzia delle entrate raccomanda di rifarsi a quanto prevede il decreto del ministero dei Lavori Pubblici numero 236 del 1989. All’interno del provvedimento sono presenti anche disposizioni di tipo tecnico che le imprese di esecuzione degli interventi dovranno tener presente nel fare i lavori.

Abbattimento barriere architettoniche, quali lavori si possono fare?

In particolare, il decreto 236 del 1989 contiene varie ipotesi di lavori che rientrano nel bonus di abbattimento delle barriere architettoniche. Oltre alla realizzazione di ascensori, ad esempio, che possano agevolare il movimento di persone impossibilitate, il provvedimento consente gli interventi di cambio delle porte, delle finestre e degli infissi, con specifiche tecniche relative a lavori, distanze e dimensioni. I contribuenti possono procedere anche con il cambio del bagno, oppure con lavori relativi ai servizi igienici e sanitari.

Allo stato attuale, le imprese stanno proponendo listini prezzi per interventi relativi al bonus anti barriere, con pacchetti che comprendono anche il cambio degli infissi e dei pavimenti. Il tutto con la possibilità di modellare le proprie offerte e preventivi a uno sconto in fattura del 75 per cento su un massimale di spesa di 50mila euro che non è più consentito sugli altri bonus edilizi e sul superbonus.