L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito chiarimenti riguardo due importanti provvedimenti tributari: la sospensione dei versamenti per territori alluvionati e il ravvedimento speciale. Questi aggiornamenti fanno seguito alle disposizioni delineate nel Decreto Legislativo 61/2023 e nella Legge n°197/2022, inclusa nella Legge di Bilancio 2023.
Non solo ravvedimento speciale: panoramica sulla sospensione dei versamenti tributari e contributivi
In seguito a eventi alluvionali, alcuni territori dell’Emilia Romagna, Marche e Toscana hanno ottenuto una sospensione temporanea dei versamenti tributari e contributivi. Questa misura, indicata nell’art. 1 del D.L. n. 61/2023, si applica a privati, imprese e professionisti con residenza, sede legale o operativa nei territori specifici.
La sospensione riguarda i versamenti con scadenza dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, e prevede un pagamento unico da effettuarsi entro il 20 novembre 2023. Questa sospensione copre anche pagamenti legati a cartelle esattoriali, avvisi di accertamenti esecutivi, avvisi di addebito INPS, ingiunzioni fiscali e altri atti emessi da enti impositori.
Domande frequenti (FAQ) sull’applicazione della sospensione
L’Agenzia delle Entrate ha risposto a due importanti quesiti sulla sospensione dei versamenti. In primo luogo, è possibile effettuare i versamenti nei termini ordinari, senza rispettare le date della sospensione. Inoltre, la sospensione si applica ai pagamenti legati agli avvisi bonari.
Per esempio, se un contribuente desidera effettuare il pagamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni annuali entro il 31 luglio 2023, non sarà dovuta la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Le rate successive dovranno essere pagate entro il 20 novembre 2023, con l’eccezione dell’ultima rata, in scadenza il 30 novembre 2023. Per quest’ultima, saranno dovuti gli interessi calcolati per un periodo di 10 giorni, dal 20 al 30 novembre.
Cos’è il ravvedimento speciale
La Legge n°197/2022, inclusa nella Legge di Bilancio 2023, introduce il cosiddetto “ravvedimento speciale”. Questa disposizione offre ai contribuenti l’opportunità di correggere eventuali irregolarità fiscali commesse, come dichiarazioni infedeli o omissioni di fatturazione, attraverso l’adempimento omesso, il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni.
Il ravvedimento speciale è quindi una forma di autocorrezione che consente ai contribuenti di regolarizzare le proprie posizioni fiscali nel caso di errori, omissioni, ritardi o inadempimenti nella esecuzione delle obbligazioni tributarie. La sua introduzione mira a incentivare l’autoregolazione dei contribuenti, permettendo di evitare le sanzioni più pesanti che si avrebbero in caso di scoperta delle irregolarità da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Ravvedimento speciale: come funziona
In linea generale, il contribuente può beneficiare del ravvedimento speciale presentando una dichiarazione integrativa (in caso di errore o omissione nella dichiarazione originale) o effettuando il pagamento dell’imposta omessa, entro un termine definito dalla legge.
Importante notare che il pagamento dell’imposta dovrà essere accompagnato dal pagamento di interessi e di una sanzione ridotta. La sanzione applicata nel caso di ravvedimento speciale è sensibilmente inferiore a quella che si applicherebbe normalmente in caso di violazioni delle norme tributarie.
Quali sono i termini per il ravvedimento speciale?
I termini per il ravvedimento speciale dipendono dalla natura dell’irregolarità commessa. Per le violazioni meno gravi, come ritardi nel pagamento delle imposte, il termine per il ravvedimento speciale è di 14 giorni dalla scadenza originaria per il pagamento dell’imposta.
Per violazioni più gravi, come dichiarazioni infedeli o omissioni di fatturazione, il termine per il ravvedimento speciale è più lungo e può variare da 90 giorni fino a un anno, a seconda delle circostanze.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
In particolare, la questione relativa al ravvedimento speciale riguarda i termini per il pagamento della seconda e terza rata (31 ottobre 2023 e 30 novembre 2023), con riferimento al paragrafo 174 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2023: questi termini sono validi anche per chi ha effettuato il pagamento della prima rata antecedentemente al 31 marzo? Stando alle scadenze originarie, i versamenti avrebbero dovuto essere effettuati il 30 giugno 2023 e il 30 settembre 2023.
L’art. 19 del DL n. 34 del 30 marzo 2023 ha ufficializzato alcune modifiche relativamente al succitato paragrafo, più precisamente:
- Il termine per il pagamento unico o della prima delle otto rate è stato prorogato dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023;
- I termini di pagamento delle due rate successive sono stati riveduti e ora sono stabiliti al 31 ottobre 2023 e al 30 novembre 2023.
- Il termine finale per il pagamento rateizzato è fissato al 20 dicembre 2024. Le altre date sono:
- 20 dicembre 2023;
- 31 marzo 2024;
- 30 giugno 2024;
- 30 settembre 2024.