Come sempre, l’Inps effettuerà sul cedolino dei pensionati il conguaglio a credito o a debito del 730/2023. In sostanza, se ai pensionati spetta il rimborso della dichiarazione oppure se devono versare somme a debito

Nel 730 si sommano i redditi percepiti dal pensionato durante l’anno d’imposta precedente e, su questi, si applica l’Irpef. Se la differenza tra le imposte già pagate o trattenute al contribuente è positiva, allora è necessario che vengano trattenuti altri importi, se, invece, la differenza è negativa, allora gli spetta il rimborso delle somme pagate in eccesso.

Come verificare se il conguaglio è a credito o a debito? Spieghiamo come può verificarlo il pensionato autonomamente oppure tramite un intermediario.

730/2023 pensionati: ecco come verificare il conguaglio

I pensionati interessati a sapere subito se il conguaglio scaturito dalla dichiarazione dei redditi è a credito o a debito possono verificarlo autonomamente. La verifica può essere effettuata in diversi modi, in base alle esigenze a alle capacità del pensionato:

  • Sulla piattaforma online sul sito dell’Inps;
  • Sull’app “Inps mobile”;
  • Consultando il Modello 730/4.

Nel primo caso, è necessario collegarsi sul sito dell’Inps e accedere alla sezione Pensione e Previdenza – Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino. Naturalmente, per accedere è necessaria la previa autenticazione tramite Spid, Cie o Cns.

La piattaforma permette la verifica:

  • Dell’avvenuta ricezione da parte dell’Inps delle risultanze contabili tramesse dall’Agenzia delle entrate;
  • Comunicazione di un eventuale diniego;
  • Verificare l’importo delle trattenute e/o rimborsi;
  • Ottenere la conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite.

Anche sull’applicazione Inps Mobile sono disponibili i dati relativi al conguaglio 730 e i pensionati che l’hanno scaricata possono verificarlo direttamente e comodamente da lì.

Infine, il conguaglio a credito o a debito è anche riportato nel Modeo 730/4:

  • Al rigo 161, se a debito;
  • Al rigo 163, se a credito.

Ricordiamo, infine, che la verifica può essere effettuata personalmente dal contribuente o, in alternativa, da un intermediario abilitato.

Conguaglio a credito o a debito

I conguagli a credito o a debito verranno effettuati a partire dal mese di agosto o di settembre. Stando agli ultimi anni, però, hanno avuto inizio a partire dal cedolino di pensione del mese di agosto. Nel caso in cui il conguaglio scaturito dalla dichiarazione dei redditi sia a credito, l’Inps effettua il rimborso nel cedolino pensione nel mese di agosto o di settembre.

Al contrario, in caso di conguaglio a debito, l’Inps, in qualità di sostituto d’imposta, deve provvedere a trattenere le somme sul cedolino della pensione a titolo di:

  • Saldo e primo acconto Irpef e cedolare secca;
  • Addizionali regionali e comunali;
  • Acconto del 20% su alcuni redditi soggetti a tassazione separata;
  • Acconto addizionale comunale.

Cosa accade in caso di incapienza? Se il compenso del mese non è sufficiente a soddisfare la trattenuta del conguaglio a debito, allora la parte residua maggiorata allo 0,40% mensile, sarà recuperata durante i mesi successivi.

Arrivati al mese di dicembre in presenza di somme dovute all’Erario, non recuperate dall’Inps per incapienza, il pensionato dovrà provvedere a versare autonomamente l’importo dovuto e i relativi interessi.

Tuttavia, c’è anche la possibilità di chiedere la dilazione del debito, in un massimo di 4 rate dal mese di agosto fino al mese di novembre.
Cosa succede se il conguaglio è di importo esiguo? Nel caso in cui il conguaglio risultante dal 730/2023 è di importo esiguo, ovvero uguale o inferiore a 12 euro, l’Inps non effettua né il versamento del debito né il rimborso del credito.

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