Lavoratori sportivi impatriati: con la pubblicazione della risoluzione n. 38/E del 30 giugno 2023 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha fornito dei chiarimenti in merito al regime speciale riguardante i lavoratori sportivi.

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 16, commi 5 quater e 5 quinquies, del decreto legislativo n. 147 del 14 settembre 2015.

Lavoratori sportivi impatriati: i chiarimenti per quanto riguarda l’accesso al regime fiscale agevolato

In seguito alle richieste di chiarimenti che sono giunte all’Agenzia delle Entrate per quanto riguarda l’applicazione del regime speciale, disciplinato dall’articolo legislativo che abbiamo citato durante il corso del precedente paragrafo, l’amministrazione finanziaria ha dato una definizione del regime agevolato previste per i lavoratori impatriati, riprendendo anche i contenuti delle varie leggi e circolari pubblicate, per poi specificarne il relativo funzionamento in merito ai lavoratori sportivi impatriati.

Il c.d. “Regime speciale per lavoratori impatriati” prevede una tassazione di tipo agevolato per alcune tipologie di reddito che vengono conseguite da parte dei contribuenti che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia e che, al contempo, si impegnano a mantenerla per un periodo di tempo minimo pari a 2 periodi di imposta e a svolgere la propria attività lavorativa all’interno del territorio dello Stato.

Nello specifico, per quanto riguarda l’accesso al regime speciale da parte dei lavoratori sportivi, le disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 16, commi 5 quater e 5 quinquies, del suddetto decreto, le quali sono state modificate dall’art. 12 quater del decreto legge n. 21 del 21 marzo 2022 (c.d. decreto Ucraina-bis), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 20 maggio 2022, richiedono la presenza dei seguenti requisiti:

  • a) i lavoratori sportivi non siano stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e che si impegnino a risiedervi per almeno due anni, a pena di decadenza dal beneficio;
  • b) l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Il regime speciale, in particolare, prevede una riduzione fiscale pari al 50% dei redditi che vengono prodotti da parte del lavoratori sportivo.

A tal proposito, il comma 5 quater dell’art. 16 prevede che:

“Ai rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge 23 marzo 1981, n. 91 , e dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 , non si applicano le disposizioni del presente articolo. Ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, le disposizioni dello stesso si applicano esclusivamente nel caso in cui i redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro sportivo siano prodotti in discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l’anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 1.000.000, nonché nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l’anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 500.000. In tali circostanze i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. A tali rapporti non si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 3-bis, quarto periodo, e 5-bis del presente articolo.”

Il comma 5 quinquies dello stesso articolo, invece, dispone il pagamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile, il quale viene assegnato al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere utilizzato al fine di potenziare i settori giovanili.

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