Lavoratori sportivi impatriati: con la pubblicazione della risoluzione n. 38/E del 30 giugno 2023 da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'amministrazione finanziaria ha fornito dei chiarimenti in merito al regime speciale riguardante i lavoratori sportivi.
La suddetta risoluzione dell'AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all'interno dell'art. 16, commi 5 quater e 5 quinquies, del decreto legislativo n. 147 del 14 settembre 2015.
In seguito alle richieste di chiarimenti che sono giunte all'Agenzia delle Entrate per quanto riguarda l'applicazione del regime speciale, disciplinato dall'articolo legislativo che abbiamo citato durante il corso del precedente paragrafo, l'amministrazione finanziaria ha dato una definizione del regime agevolato previste per i lavoratori impatriati, riprendendo anche i contenuti delle varie leggi e circolari pubblicate, per poi specificarne il relativo funzionamento in merito ai lavoratori sportivi impatriati.
Il c.d. "Regime speciale per lavoratori impatriati" prevede una tassazione di tipo agevolato per alcune tipologie di reddito che vengono conseguite da parte dei contribuenti che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia e che, al contempo, si impegnano a mantenerla per un periodo di tempo minimo pari a 2 periodi di imposta e a svolgere la propria attività lavorativa all'interno del territorio dello Stato.
Nello specifico, per quanto riguarda l'accesso al regime speciale da parte dei lavoratori sportivi, le disposizioni che sono contenute all'interno dell'art. 16, commi 5 quater e 5 quinquies, del suddetto decreto, le quali sono state modificate dall'art. 12 quater del decreto legge n. 21 del 21 marzo 2022 (c.d. decreto Ucraina-bis), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 20 maggio 2022, richiedono la presenza dei seguenti requisiti:
Il regime speciale, in particolare, prevede una riduzione fiscale pari al 50% dei redditi che vengono prodotti da parte del lavoratori sportivo.
A tal proposito, il comma 5 quater dell'art. 16 prevede che:
Il comma 5 quinquies dello stesso articolo, invece, dispone il pagamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile, il quale viene assegnato al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere utilizzato al fine di potenziare i settori giovanili.
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