Ammortizzatore Unico Alluvione: con la pubblicazione del messaggio n. 2458 del 30 giugno 2023 l’INPS ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda l’indennità che viene riconosciuta nei confronti dei lavoratori autonomi che non sono più potuti andare a lavorare a causa degli eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2023.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle informazioni che sono state racchiuse all’interno della circolare n. 54 dell’8 giugno 2023.
Ammortizzatore Unico Alluvione: i chiarimenti INPS in merito ai requisiti dell’indennità
Per quanto riguarda il requisito relativo alla sospensione dell’attività lavorativa da parte dei lavoratori autonomi, principalmente agricoli, l’INPS ha fornito dei chiarimenti in merito, specificando quanto segue:
“Si conferma anche con riferimento all’indennità ai lavoratori autonomi, il principio in ambito agricolo, già stabilito nel messaggio 2215 del 14 giugno u.s. in tema di ammortizzatore unico, per cui l’impossibilità a prestare attività lavorativa, in conseguenza degli straordinari eventi atmosferici di cui al decreto legge 61/2023, non deve intendersi riferita all’intero complesso aziendale ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore dello stesso o una singola fase/attività del processo produttivo.
Pertanto si ritiene corretta l’interpretazione in base alla quale viene riconosciuta la sospensione dell’attività nei confronti di tutti gli agricoltori con sede legale o operativa in uno dei Comuni di cui all’elenco allegato al decreto-legge n. 61/2023, nonché nei confronti degli agricoltori i cui terreni agricoli posseduti e/o condotti ricadono totalmente o in parte nei predetti Comuni; ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum, infatti, la sospensione può interessare anche solo parzialmente l’attività agricola svolta dagli agricoltori.”
A tal proposito, l’indennità per la sospensione dell’attività lavorativa in seguito agli eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2023 garantisce il riconoscimento ai lavoratori autonomi che ne hanno subito le conseguenze negative di un importo pari a 500 euro per un periodo di tempo non superiore a 15 giorni.
Ecco i documenti che devono essere presentati per il riesame della domanda
In merito ai documenti che devono essere prodotti in sede di riesame al fine di provare la sospensione dall’attività lavorativa, l’INPS chiarisce che:
“L’Istituto procederà all’istruttoria delle domande verificando la sussistenza dell’iscrizione alla gestione di appartenenza attraverso la consultazione dei propri archivi o di archivi appartenenti ad altri Enti, Istituti o Casse private cui l’Istituto ha accesso; qualora dalla consultazione dei predetti archivi non venga riscontrata l’iscrizione del lavoratore alla specifica gestione di appartenenza, l’interessato potrà promuovere riesame, allegando eventualmente documentazione utile dalla quale si evinca la predetta iscrizione (certificati di iscrizione, estratti contributivi, ricevute di versamento dei contributi), che sarà oggetto di riesame a cura della Struttura territoriale INPS competente per residenza del lavoratore.”
Nello specifico, ecco qui di seguito tutti i documenti che possono essere utili e che possono, quindi, essere utilizzati da parte dei lavoratori autonomi colpiti dagli eventi alluvionali per dimostrare la sospensione della propria attività all’INPS, al momento della verifica:
- comunicazione di attivazione dell’assicurazione;
- provvedimenti pubblici di autorità;
- dichiarazioni effettuate nei confronti di altri enti, autorità o società;
- registrazioni audiovisive;
- lettere di comunicazione relative a ritardi o a sospensioni in merito agli adempimenti contrattuali;
- fatture per interventi straordinari legati al ripristino e/o qualsiasi altra tipologia di documento che possa essere utile a dimostrare la sospensione dell’attività.
Infine, in merito al regime fiscale che viene applicato all’indennità in oggetto, l’INPS chiarisce che:
“L’indennità una tantum costituisce reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito. Tuttavia, considerato che il regime fiscale è differenziato a seconda della natura del reddito sostituito e, nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, in base alla categoria di appartenenza del lavoratore, si è provveduto ad implementare il flusso di presentazione della domanda inserendo nel box delle dichiarazioni facoltative due ulteriori dichiarazioni, di cui una riservata ai lavoratori autonomi con regime forfettario e un’altra ai lavoratori autonomi agricoli; l’Istituto procederà, pertanto, ad applicare a ciascun lavoratore il regime fiscale proprio della categoria di appartenenza.”