Bonus sport 2023: attraverso la pubblicazione di un comunicato stampa durante il corso della giornata di martedì 27 giugno 2023, il Dipartimento per lo Sport ha comunicato la proroga della scadenza della prima finestra relativa al c.d. Sport bonus 2023.
Senza perderci in chiacchiere, dunque, andiamo a vedere qui di seguito che cosa ha comunicato il Dipartimento per lo Sport in merito alla proroga, ma anche le nuove istruzioni per l’invio della domanda da parte di quelle imprese che hanno già presentato in precedenza un’altra istanza.
Bonus sport 2023: proroga dei termini per l’invio della domanda, il comunicato stampa del Dipartimento per lo Sport
Ecco qui di seguito il comunicato stampa che è stato pubblicato da parte del Dipartimento per lo Sport durante il corso della giornata di martedì 27 giugno 2023, contenente la proroga della scadenza della prima finestra dello sport bonus:
“In considerazione della chiusura del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantesche prevista dal 26/06/2023 al 01/07/2023, nonché dell’esigenza di consentire alle imprese interessate ulteriori erogazioni liberali nell’ambito del provvedimento in parola, SI COMUNICA LA PROROGA ALLE ORE 23:59 DEL 15/07/2023 DEI TERMINI DI SCADENZA DELLA PRIMA FINESTRA DELLO SPORT BONUS 2023.“
Bonus sport 2023: le nuove istruzioni riservate alle imprese che ne hanno già presentata una per inviare la domanda al Dipartimento per lo Sport
Oltre alla proroga dei termini che sono previsti per la presentazione della domanda relativa al bonus sport 2023, il Dipartimento per lo Sport ha fornito anche delle indicazioni per quanto riguarda la procedura da seguire per poter inviare la propria domanda a quelle imprese che hanno già presentato un’istanza all’interno dell’apposita piattaforma online che viene messa a disposizione sul sito web ufficiale del Dipartimento.
In particolare, ecco quali sono le nuove modalità per presentare la domanda per quanto riguarda la prima finestra dello sport bonus 2023:
- l’invio dell’istanza all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) [email protected], e, per conoscenza, a [email protected], andando ad indicare nell’oggetto della email “Sport Bonus 1^ finestra 2023 – seconda istanza + la denominazione impresa + codice fiscale“, entro il termine ultimo fissato alle ore 23:59 del 15 luglio 2023;
- dopodiché, il Servizio Primo del Dipartimento per lo Sport procederà con l’invio all’indirizzo mail (non PEC) del soggetto richiedente di un numero di codice seriale identificativo ed univoco.
Alla domanda inviata al Dipartimento per lo Sport, il soggetto interessato dovrà allegare i seguenti documenti:
- una copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità;
- la misura camerale dell’impresa erogatrice;
- il contratto di affitto o di concessione dell’impianto sportivo sul quale vengono effettuati i lavori;
- una dichiarazione in carta libera da parte del soggetto beneficiario, all’interno della quale quest’ultimo accetta l’erogazione liberale, e all’interno della quale devono essere indicati:
- l’importo;
- il tipo di lavori che si vogliono effettuare, ovvero una nuova opera, un restauro, un risanamento conservativo oppure una ristrutturazione edilizia.
Dove inserirlo in dichiarazione dei redditi
Il bonus sport 2023 deve essere indicato all’interno del quadro G del modello 730.
In particolare, i contribuenti che sono elencati all’interno della tabella A allegata al decreto del 12 agosto 2020 e al decreto del 15 dicembre 2020 dovranno inserire il codice 3 nella colonna 1 del rigo G15 della sezione XIII del sopra citato quadro presente nella dichiarazione dei redditi dell’anno in corso.
A tali soggetti spetta un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro che sono state effettuate fino all’anno 2020, con l’obiettivo di effettuare i seguenti interventi:
- lavori di manutenzione e di restauro di impianti sportivi pubblici già esistenti;
- realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
Il limite massimo del credito d’imposta che può essere riconosciuto ai soggetti beneficiari è pari al 20% del reddito imponibile e viene ripartito in 3 quote annuali di pari importo, solamente nel caso in cui i versamenti siano stati effettuati tramite i seguenti strumenti di pagamento:
- il bonifico bancario;
- il bollettino postale;
- la carta di debito;
- la carta di credito;
- la carta prepagata;
- l’assegno bancario;
- l’assegno circolare.