Bonus barriere architettoniche con il 75 per cento di beneficio fiscale, ecco come utilizzare la cessione dei crediti d’imposta o lo sconto in fattura per le spese sostenute a copertura degli interventi. È importante chiarire che, per agevolare lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, sono necessarie le asseverazioni di congruità delle spese nel caso in cui cui si proceda con la cessione dei crediti. Inoltre, la disciplina varia nel caso in cui gli interventi riguardino i lavori in edilizia libera o gli interventi aventi valore non eccedente i 10.000 euro.

Con il bonus barriere architettoniche si possono effettuare molteplici interventi che vanno dal miglior accesso agli immobili (ad esempio, la costruzione di un ascensore), fino al cambio di pavimenti, infissi, finestre, servizi igienici e porte.

Bonus barriere architettoniche 75%, come effettuare cessione crediti e sconto in fattura: bonifico

L’Agenzia delle entrate è intervenuta il 26 giugno scorso con la circolare 17/E per chiarire che, sul bonus di abbattimento delle barriere architettoniche, si può esercitare la cessione dei crediti d’imposta e lo sconto in fattura, diversamente dagli altri bonus edilizi e dal superbonus, bloccati dalla legge di conversione del decreto legge numero 11 del 2023. Pertanto, oltre alla detrazione fiscale Ires o Irpef, con il bonus di abbattimento delle barriere architettoniche al 75 per cento, si può beneficiare di una delle due opzioni alternative, purché vengano rispettati i principali adempimenti richiesti.

Il primo adempimento da rispettare è quello relativo alla necessità di dimostrare l’esecuzione delle spese legate agli interventi in bonus con il bonifico parlante. Tale bonifico risulterà anche in sede di detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi. L’Agenzia delle entrate, in ogni modo, richiede il visto di conformità, ragione per la quale è necessario che il beneficiario acquisisca dai tecnici abilitati pure l’asseverazione dei costi sostenuti. I contribuenti, inoltre, nel caso del bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, non devono aver raggiunto necessariamente uno stato di avanzamento dei lavori del 30 per cento come, invece, è previsto per il superbonus. Per ottenere la certificazione di congruità delle spese occorre che gli interventi siano, quanto meno, cominciati, secondo quanto prevede la circolare dell’Agenzia delle entrate numero 16/E del 2021, al paragrafo 1.2.2.

Prezziari e asseverazione congruità per il nuovo bonus: cosa cambia?

Una disciplina semplificata sul bonus di abbattimento delle barriere architettoniche hanno quegli interventi rientranti nei lavori in edilizia libera oppure di importi non eccedenti i 10.000 euro. Tali interventi possono comportare la non realizzazione di un ascensore, ad esempio, o l’alterazione della sagoma dell’immobile. Per l’esercizio della cessione dei crediti d’imposta o dello sconto in fattura per queste tipologie di interventi non è necessario il visto di conformità e nemmeno l’asseverazione di congruità delle spese. Le due deroghe operano autonomamente nel senso che non c’è bisogno che gli interventi rientrino necessariamente in entrambe le tipologie di lavori (edilizia libera e interventi entro i 10.000 euro), ma le deroghe possono operare anche in maniera alternativa.

Il decreto del ministero della Transizione ecologica del 14 febbraio 2022, al comma 4 dell’articolo prevede che l’asseverazione di conformità delle spese debba avvenire in riferimento ai prezziari predisposti da:

  • Regioni;
  • Province autonome;
  • Camere di commercio;
  • Case editrice Dei.

In particolare, il decreto legge stabilisce che per i lavori non ricompresi nell’allegato A, dovranno essere applicati i parametri stabiliti dalle quattro entità elencate.