Posticipo pensionamento: con la pubblicazione del messaggio n. 2426 del 28 giugno 2023 l’INPS ha comunicato la possibilità di presentare le domande esclusivamente con modalità telematiche relativamente all’incentivo al posticipo del pensionamento per quanto riguarda i lavoratori dipendenti che hanno maturato tutti i requisiti che sono necessari per accedere al trattamento di pensione anticipata flessibile.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 1, commi 283, 286 e 287, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”.

Posticipo pensionamento: le modalità per la presentazione della domanda online all’INPS

In attesa di ulteriori istruzioni in merito all’incentivo al posticipo del pensionamento, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato ai lavoratori dipendenti che possiedono tutti i requisiti che sono richiesti per accedere al trattamento di pensione anticipata flessibile le modalità per l’invio online delle domande di cui all’art. 1, commi 286 e 287, della Legge di Bilancio 2023.

A tal proposito, ecco quali sono le differenti modalità attraverso le quali i suddetti soggetti hanno la possibilità di presentare la domanda relativa al posticipo del pensionamento utilizzando le apposite alternative online che vengono messe a disposizione dall’INPS:

  • il sito web dell’INPS, previa autenticazione all’interno dell’area riservata mediante l’utilizzo delle proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CIE (Carta di Identità Elettronica 3.0) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), e accessibile seguendo il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” > “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”;
  • il Contact Center Integrato dell’Istituto, telefonando al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure chiamando il numero 06 164 164 (da rete mobile, a pagamento in base al piano tariffario che viene messo a disposizione al cliente da parte del singolo gestore telefonico);
  • i servizi online che vengono messi a disposizione da parte degli Istituti di patronato e degli intermediari dell’INPS.

Le modalità attuative

Pochi mesi fa, attraverso la pubblicazione del decreto ministeriale del 21 marzo 2023 da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), sono state definite le modalità attuative relative all’incentivo al posticipo del pensionamento, il quale consente ai lavoratori dipendenti che possiedono tutti i requisiti necessari di accedere alla pensione anticipata flessibile.

A tal proposito, dunque, il sopra citato decreto specifica che:

“A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 1, comma 286, della predetta legge, che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile di cui all’articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

A seguito dell’esercizio della facoltà di rinuncia di cui al comma 2, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore a partire dalla prima decorrenza utile per il trattamento di pensione anticipata flessibile. Se la facoltà di rinuncia è esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per predetto pensionamento, l’obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima.”