In alcuni casi, anche senza il consenso del proprietario dell’immobile è possibile effettuare la cessione del contratto d’affitto. Si tratta di un tema molto importante e molto discusso da parte dei conduttori, ma che talvolta non ne conoscono bene regole e condizioni.

Sì, perché per cedere un contratto d’affitto è necessario il rispetto delle condizioni stabilite dalla legge. Spesso, si confonde con il subaffitto che, in realtà, è una pratica differente.

Cessione contratto d’affitto: ecco quando è possibile senza il consenso del proprietario

Si tratta di una pratica molto conosciuta, ma che, spesso, genera qualche dubbio. Nell’ambito dei contratti di locazione, è possibile effettuare la cessione del contratto. Di cosa si tratta? Il contratto rimane di fatto lo stesso, ma ciò che cambia sono le parti, o meglio, una di esse. Ad una parte ne subentra un’altra.

Cedere il contratto di affitto è una pratica molto comoda, soprattutto quando, molto prima della scadenza, non si ha più bisogno di continuare a vivere nell’appartamento locato. Ciò può dipendere da molte situazioni come, per esempio, il trasferimento improvviso per ragioni di lavoro. È vero che la legge ammette anche il recesso anticipato per validi e improvvisi motivi. La cessione, però, può essere applicata per una più vasta gamma di possibilità.

Rispondiamo ad una delle domande più comuni: si può cedere il contratto anche senza il consenso del proprietario? In realtà, no. Il proprietario deve sempre dare il consenso, a meno che non vi sia una clausola nel contratto di locazione. Ma, in generale, possiamo affermare che la cessione è possibile solo previa autorizzazione da parte del locatore. Pertanto, per essere valida deve essere comunicata necessariamente al proprietario di casa.

Leggiamo cosa stabilisce in merito l’articolo 1407 del Codice Civile:

“Se una parte ha consentito preventivamente che l’altra sostituisca a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace nei suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata o in cui essa l’ha accettata”.

Quali sono gli effetti

Cedere il contratto di affitto ad un’altra persona comporta, naturalmente, alcune conseguenze. La cessione implica il trasferimento dei diritti e delle obbligazioni previste dal contratto in essere.

Da una parte, il cedente, ovvero il locatario, viene liberato dai suoi obblighi nei confronti del ceduto, ovvero il nuovo inquilino. Non si può effettuare una cessione informale, in quanto non sarebbe valida. È opportuno, se non fondamentale, che la cessione venga notificata o accettata affinché produca tutti gli effetti legali.

Infatti, se il proprietario dell’immobile dato in affitto non abbia accettato e consentito la cessione, essa si considera automaticamente nulla. L’inquilino originale, per legge, continua ad avere tutti gli obblighi stabiliti nel contratto di affitto nei confronti del locatore.

Cessione contratto e subaffitto, ecco tutte le differenze

Spesso causa di confusione, bisogna sapere che la cessione e il subaffitto non sono la stessa cosa. Il subaffitto dell’immobile può riguardare l’intero appartamento o solo una parte di esso. Qui risiede la prima differenza: la cessione del contratto, come abbiamo detto, determina la sostituzione totale dell’inquilino, in quanto a quello originale subentra il nuovo.

Al contrario, con il subaffitto dell’immobile il contratto rimane lo stesso, senza che le parti cambino in alcun modo. C’è solo la differenza che il locatario stipula un secondo accordo con un terzo soggetto, il quale sarà obbligato solo ed esclusivamente nei suoi confronti al pagamento del canone di affitto.

A differenza della cessione, per la quale il contratto di affitto viene modificato, con il subaffitto siamo in presenza di due contratti: il primo e originale, tra il locatore e l’inquilino; il secondo, tra l’inquilino e il sublocatario.

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