Bonus edilizi, cambiano i controlli sulla cessione dei crediti d’imposta e sull’applicazione dello sconto in fattura. A informare i contribuenti del cambio è l’Agenzia delle entrate con un provvedimento del direttore, Ernesto Maria Ruffini, adottato nella giornata di ieri, 28 giugno. Per effetto del decreto, i controlli sulle operazioni relativi alle due opzioni alternative alla detrazione fiscale avverranno a cura delle direzioni provinciali dell’Agenzia delle entrate. Ulteriori specifiche riguardano la possibilità di ricorrere ad altri strumenti per individuare le eventuali responsabilità di indebite fruizione di sconto in fattura e cessione dei crediti.
Bonus edilizi, come cambiano i controlli su cessione crediti e sconto in fattura: ecco a chi competono per l’Agenzia delle entrate
Arrivano novità sui controlli effettuati sui bonus edilizi in merito alla corretta applicazione dello sconto in fattura e della cessione dei crediti d’imposta. I controlli saranno effettuati, infatti, a cura delle direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate. È la stessa Agenzia a darne comunicazione con un provvedimento adottato nella giornata di ieri, 28 giugno, a firma del direttore Ernesto Maria Ruffini. Per effetto del decreto, i nuovi controlli prevederanno la competenza della diramazione provinciale dell’Agenzia delle entrate. Nel caso in cui non fosse possibile arrivare al domicilio del contribuente – perché non rintracciabile – la competenza spetterà alla direzione provinciale del domicilio dell’impresa fornitrice.
I controlli riguarderanno, nel dettaglio, l’indebita fruizione delle due opzioni alternative alla detrazione fiscale dei bonus edilizi, ovvero la cessione dei crediti d’imposta o lo sconto in fattura, sulla quale la competenza spetterà alla direzione provinciale dove sia registrato il domicilio fiscale del contribuente nel momento in cui la violazione sia stata commessa.
Bonus edilizi controlli cessione crediti sconto: a cosa prestare attenzione
Ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle entrate in merito ai controlli sui bonus edilizi e sulla corretta applicazione dello sconto in fattura e della cessione dei crediti riguardano i casi in cui il domicilio fiscale del contribuente non sia rintracciabile. Ciò può accadere, ad esempio, perché la violazione sia avvenuta in seguito alla indebita compensazione fatta in via telematica. In casi come questo, l’individuazione della direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate avviene tenendo in considerazione il domicilio fiscale dell’impresa fornitrice. In questo ambito, la direzione provinciale competente può emettere gli atti per recuperare quanto indebitamente percepito dal soggetto grazie ai bonus edilizi e alle operazioni alternative alla detrazione fiscale, e di irrogare sanzioni ai sensi di quanto previsto dal comma 32 della legge numero 234 del 2021.
Ulteriori indicazioni per la corretta individuazione della direzione provinciale competente in caso di violazioni sui bonus edilizi sono presenti nell’Allegato A del Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle entrate.
Superbonus, ultimi chiarimenti Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate ricorda, inoltre, che il termine dei controlli può avvenire entro il 31 dicembre del 5° anno susseguente a quello nel quale si sia verificata la violazione. Proprio in questi giorni, l’Agenzia delle entrate è intervenuta più volte per riordinare i chiarimenti in merito ai bonus edilizi e al superbonus 110 per cento con le circolari 14/E, 15/E e 17/E. In particolare, oltre al campo di applicazione del superbonus villette, il Fisco ha fornito numerose indicazioni sull’applicazione del bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, utilizzabile fino al 31 dicembre 2025 per effettuare lavori di miglioramento dell’accesso di persone disabili, ma anche per il rifacimento di infissi, finestre, bagni e pavimenti.
Il bonus in questione, inoltre, consente ancora la cessione del credito di imposta e dell’applicazione dello sconto in fattura in alternativa alla detrazione fiscale. Si tratta di una eccezione rispetto alle nuove regole fissate dalla legge di conversione del decreto 11 del 2023, che blocca la possibilità di far circolare il credito per gli interventi iniziati dopo il 16 febbraio 2023.