Superbonus villette, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato nuove indicazioni per poter rientrare nel beneficio del 110% durante l’anno in corso. In particolare, i chiarimenti arrivano in merito al raggiungimento della soglia del 30 per cento di stato di avanzamento dei lavori entro il 30 settembre dello scorso anno. A queste condizioni, si può usufruire del 110 per cento del superbonus su edifici unifamiliari (villette) fino al prossimo 30 settembre. Ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle entrate riguardano le situazioni di aggiunta dei lavori che aumenterebbero anche i costi sostenuti dai contribuenti per la realizzazione degli interventi nel 110%. In questo caso, varrebbe ancora il 30 per cento raggiunto circa un anno fa?
Superbonus villette, nuove indicazioni Agenzia entrate per il 110%: fino a quando si può continuare a utilizzare il massimo del beneficio
Arrivano nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate in merito al superbonus sugli immobili unifamiliari (o villette), dalla circolare numero 17/E pubblicata il 26 giugno scorso. L’articolato messaggio chiarisce innanzitutto che i contribuenti possono utilizzare il superbonus al massimo del vantaggio fiscale del 110% fino al 30 settembre 2023 se, entro un anno prima (30 settembre 2022), avevano raggiunto il 30% dello stato di avanzamento dei lavori. Tuttavia, il raggiungimento di questa percentuale deve essere considerato utile e valido anche nel caso in cui si dovessero aggiungere dei lavori per portare a termine l’intervento complessivo, con conseguente aumento anche dei costi sostenuti dal beneficiario del superbonus.
In questa situazione, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate, dovrà essere considerato valido il raggiungimento del 30 per cento di Sal di fine settembre dello scorso anno, anche se nel frattempo i costi risultino aumentati per gli altri lavori che, di fatto, abbasserebbero il 30% di un anno fa. Lo slittamento del superbonus 110% al 30 settembre 2023 (dal 31 marzo scorso, data di vecchia scadenza), consente ai contribuenti di poter completare i lavori agevolati sulle unità unifamiliari e villette, portando a termine i pagamenti degli interventi mediate bonifico parlante.
Bonus edilizi, i chiarimenti sul 75% dell’abbattimento barriere architettoniche con sconto e cessione crediti
La circolare dell’Agenzia delle entrate chiarisce, inoltre, che per ciascun intervento che possa essere agevolato da differenti bonus edilizi o dal superbonus, il contribuente debba scegliere unicamente un’agevolazione fruibile, rispettando quindi ogni adempimento previsto in relazione alla scelta effettuata. I contribuenti ammessi a beneficiare dei bonus edilizi sono tutti i soggetti che pagano l’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio nazionale, legittimati alla richiesta del bonus o del superbonus in quanto titolari di diritti reali sull’immobile oggetto di intervento oppure proprietari.
Peraltro, molti dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate riguardano il bonus di abbattimento delle barriere architettoniche che permette l’agevolazione fiscale del 75 per cento entro un tetto massimo di spesa di 50.000 euro. Il campo di applicazione del bonus varia dai classici interventi di agevolazione dell’accesso a persone che ne necessitino (ad esempio, la costruzione di rampe di scale esterne e interne, di ascensori, il rifacimento di scale o di servoscale, l’introduzione di piattaforme elevatrici), sia di interventi all’interno delle unità immobiliari di un condominio, come il rifacimento del bagno o dei pavimenti, la sostituzione di porte, finestre e infissi. Tutti gli interventi devono rientrare nei requisiti previsti dal decreto ministeriale 236 del 1989.
Ulteriore chiarimento dell’Agenzia delle entrate sul bonus di abbattimento delle barriere architettoniche riguarda la possibilità di beneficiare dell’agevolazione non solo come detrazione fiscale, ma anche con l’applicazione dello sconto in fattura o, anche, mediante la cessione del credito d’imposta maturato sulla spesa effettuata. Si tratta di un’eccezione nel quadro dei bonus edilizi e del superbonus che non ammettono più il beneficio delle due opzioni dall’entrata in vigore del decreto legge 11 del 2023 per lavori post 16 febbraio 2023, ma la sola detrazione fiscale.