Carta acquisti 2023: con la pubblicazione del messaggio n. 2373 del 26 giugno 2023 l’INPS ha comunicato il rilascio di nuove funzioni e la proroga dei termini previsti per quanto riguarda la c.d. “Carta solidale per acquisti di beni di prima necessità a sostegno di nuclei familiari in stato di bisogno“.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile, nonché dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 1, commi 450 e 451, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023) e a quelle che sono contenute all’interno del decreto interministeriale del 18 aprile 2023, recante “Criteri di individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dall’articolo 1, commi 450 e 451 della legge 29 dicembre 2022 n. 197“, che è stato pubblicato da parte del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) e del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Carta acquisti 2023:

Dopo la pubblicazione del precedente messaggio n. 1958 del 26 maggio 2023 e del messaggio n. 2188 del 13 giugno 2023 da parte dell’INPS, sono emerse delle esigenze per quanto riguarda le modalità relative alla gestione delle liste dei potenziali beneficiari del contributo economico in oggetto rilasciato dai singoli Comuni.

A tal proposito, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha ravvisato insieme all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), all’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e alle Poste Italiane, le seguenti necessità:

  • il bisogno di avere delle nuove funzioni in merito alla gestione, alla verifica e al consolidamento delle liste dei soggetti beneficiari;
  • il bisogno di una nuova modalità per stilare la graduatoria dei soggetti beneficiari, in seguito al consolidamento delle liste da parte dei singoli Comuni;
  • il bisogno di stipulare una proroga dei termini relativi al consolidamento delle liste.

Perciò, l’INPS ha introdotto all’interno del proprio sito web ufficiale le seguenti nuove funzioni, accessibili dagli utenti seguendo il percorso “INPS e i Comuni” > “Servizi al cittadino” > “Servizi” > “Carta solidale acquisti”:

  • la funzione di deselezione beneficiario, la quale sposta i soggetti, che fanno parte di un nucleo familiare che si scopre non avere tutti i requisiti che sono richiesti dalle disposizioni contenute all’interno dell’apposito decreto, all’interno della lista dei selezionabili, togliendo dunque tali soggetti dalla lista dei beneficiari selezionati dall’INPS;
  • la funzione di trasferimento nucleo, la quale consente ai singoli Comuni di andare a selezionare i beneficiari per i quali non risulta verificato il requisito relativo alla residenza, per poi andare a ripetere il controllo andando a prendere i dati che sono contenuti all’interno dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR);
  • la funzione di blocca nucleo-trasferito, la quale permette al Comune di escludere il soggetto beneficiario dalla successiva rielaborazione nell’eventualità in cui quest’ultimo non possieda tutti i requisiti che sono necessari ai fini dell’accesso al contributo economico.

La proroga dei termini

Le tre nuove funzioni di cui abbiamo parlato durante il corso del precedente paragrafo possono essere utilizzate da tutti i Comuni, anche quelli che hanno già effettuato il consolidamento delle liste dei soggetti beneficiari.

A tal proposito, dunque, l’INPS ha disposto una proroga dei termini che riguardano il consolidamento delle liste dei beneficiari, i quali sono slittati alle ore 18:00 del 5 luglio 2023.

Inoltre, l’Istituto ha chiarito che:

“La sola funzione di “trasferimento nucleo” a un Comune diverso, verrà inibita alle ore 19,00 del 4 luglio per la necessità da parte di INPS di effettuare il controllo su ANPR relativo alla residenza e consentire al Comune di destinazione, entro il 5 luglio, la selezione e l’inserimento del soggetto trasferito nella lista dei beneficiari nell’ipotesi indicata al punto 2 ovvero il blocco del medesimo nell’ipotesi indicata al punto 3. Resta fermo che anche nel caso in cui il Comune di destinazione abbia, nel frattempo, proceduto al consolidamento delle liste, il beneficiario trasferito sarà ricompreso nella successiva rielaborazione.”