Superbonus, dall’Agenzia delle entrate arriva la conferma che il 110% è valido per tutto il 2023 anche ai lavori trainati. La misura conserva, pertanto, il massimo del beneficio fiscale secondo quanto chiarisce la circolare 13/E di qualche giorno fa dell’Agenzia delle entrate. Il documento fornisce interpretazioni sui maggiori dubbi relativi al superbonus e ai bonus edilizi, affrontando la questione della riduzione del beneficio fiscale al 90 per cento per il 2023. Varie tipologie di lavori, tuttavia, conservano il 110% anche per quest’anno, al di là delle scadenza previste per la presentazione della documentazione necessaria (ad esempio, la delibera dell’assemblea per i condomini e l’invio della Cilas) quale requisito necessario.

Superbonus, il 110% per tutto il 2023 anche ai lavori trainati

Anche i lavori trainati conservano il 110% di superbonus per tutto il 2023. A chiarirlo è l’Agenzia delle entrate con la circolare numero 13/E che richiama le modalità di conservazione del massimo beneficio fiscale anche per quest’anno, senza dover scendere al 90 per cento. In particolare, il decreto “Aiuti quater” di fine 2022 aveva stabilito le modalità per il mantenimento del 110% rispetto all’adozione della delibera dell’assemblea e alla presentazione della Cilas, nel caso degli interventi nei condomini.

Nello specifico, il decreto stabiliva che la presentazione della Cilas per l’avvio degli interventi dovesse avvenire entro il 31 dicembre 2022 per mantenere il bonus 110% anche nel 2023. Tuttavia, per avere tempo fino alla fine dell’anno nell’adempimento della Cilas, era necessario che la delibera dell’assemblea di condominio fisse stata adottata non oltre il 18 novembre precedente. Per delibere avvenuta successivamente, ovvero dal 18 al 24 novembre 2022, il decreto “Aiuti quater” stabiliva che la scadenza della presentazione della Cilas fosse fissata al 25 novembre, con termini di adempimento davvero limitati affinché i condomini potessero rientrare nel 110%.

Superbonus 110% 2023 tranati, quale scadenza presentazione Cilas per i condomini?

A prescindere dalle scadenze dell’adozione della delibera del condominio e di presentazione della Cilas, la legge non specificava sul 110% del superbonus il destino dei lavori trainanti e trainati. Ovvero, il mantenimento del 110% sugli interventi trainanti avessero quale conseguenza anche la conservazione dello stesso beneficio fiscale sugli interventi trainati e, in particolar modo, entro quali limiti. La circolare dell’Agenzia delle entrate numero 13/E di qualche giorno fa, stabilisce che anche per le spese sostenute per i lavori trainati spetti il bonus nella misura più generosa, ovvero in quella del 110%. Tale beneficio, inoltre, vale sia per i lavori sulle parti comuni degli immobili che per quelli sulle singole unità abitative, ovvero sui singoli appartamenti.

Bonus 110%, edifici sottoposti a vincolo

Inoltre, per beneficiare della stessa percentuale di superbonus, è necessario anche che gli interventi trainanti siano effettuati nel periodo temporale in cui viga l’agevolazione, mentre le spese inerenti i lavori trainati siano sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione ma anche in quello intercorrente tra il giorno di inizio e quello di fine della realizzazione dei lavori trainanti. In altre parole, deve esserci una concomitanza sui tempi di realizzazione degli interventi trainanti e trainati.

Per gli edifici sottoposti a vincolo, infine, nel caso in cui non fosse possibile eseguire i lavori trainanti, il superbonus 110% sugli interventi trainanti sarà possibile solo se le relative date degli adempimenti fossero state rispettate. In altre parole, nel caso di soli lavori trainati ammessi al superbonus 110% per la presenza di vincoli limitanti i trainanti, si guarda solo al rispetto della scadenza del 25 novembre 2022.