Bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche del 75%, è arrivata l’attesa circolare dell’Agenzia delle entrate che risolve molti dubbi in merito alla disciplina dei relativi lavori agevolati e alla possibilità di usufruire della detrazione fiscale o, in alternativa, dello sconto in fattura o della cessione dei crediti d’imposta. Il chiarimento tecnico più atteso era quello sui lavori nei condomini, capitolo sul quale la nuova circolare 17/E dell’Agenzia delle entrate – che segue di alcuni giorni le circolari 14/E e 15/E – ammette anche le singole unità immobiliari e abitative all’agevolazione fiscale.
Ulteriori dubbi sono stati risolti anche in merito all’importo massimo dei lavori sul quale calcolare il beneficio fiscale e su come ottimizzare i vantaggi degli interventi, considerando che bonus rimarrà in vigore fino a tutto il 2025.
Bonus barriere architettoniche 75%, nuova circolare Agenzia entrate: lavori possibili anche negli appartamenti
Arriva dall’Agenzia delle entrate il chiarimento più atteso sul bonus barriere architettoniche in merito alla possibilità di accedere all’agevolazione fiscale per interventi sui singoli appartamenti di un condominio. La conferma di quanto già anticipato dalla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate della Lombardia a inizio di giugno, è contenuta nella circolare 17/E con la quale si forniscono indicazioni sui bonus edilizi ai Centri di assistenza fiscale (Caf).
Nel dettaglio, l’Agenzia delle entrate chiarisce che il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche 75% può essere utilizzato già dalla dichiarazione dei redditi del 2023 per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2022, purché debitamente documentate. L’agevolazione può essere sfruttata fino a tutto il 2025 anche per interventi relativi alle singole unità immobiliari dei condomini, perfino nel caso in cui non siano funzionalmente indipendenti. Rientrano, quindi, in questi lavori quelli svolti negli appartamenti dei condomini. La stessa circolare individua, inoltre, anche altre tipologie di lavori rientranti in questo bonus: ad esempio, la sostituzione degli infissi, delle finestre e delle porte, nonché il rifacimento del bagno e dei servizi igienici, tutte tipologie di interventi classificati nel decreto del ministero dei Lavori pubblici numero 236 del 1989.
Sconto in fattura, cessione crediti e detrazione fiscale del bonus anti-barriere del 75%
Importante è anche il chiarimento sui tetti di spesa ai fini dell’agevolazione fiscale del bonus barriere architettoniche. Sulle singole unità immobiliari di un condominio, i contribuenti hanno come limite 50.000 euro. Il limite serve a calcolare la detrazione fiscale del 75%, quale massimo beneficio ottenibile. La circolare, inoltre, conferma che il bonus può essere goduto, oltre che mediante la detrazione fiscale, anche con l’applicazione dello sconto in fattura o con la cessione dei crediti d’imposta. Anche in questo caso, si tratta di un chiarimento indispensabile dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 11 del 2023 che, di fatto, ha bloccato le due opzioni su bonus edilizi e superbonus per lavori iniziati successivamente alla data del 16 febbraio scorso.
Cosa occorre per le agevolazioni degli interventi edilizi
Per beneficiare dei vantaggi fiscali del bonus di abbattimento delle barriere architettoniche, è necessario che i contribuenti paghino le relative spese mediante il bonifico parlante. All’interno del bonifico, nella causale, occorre che il contribuente inserisca la frase “Bonus barriere architettoniche articolo 119 ter del Decreto legge 34 del 2020, convertito nella legge 77 del 2020”. Infine, il contribuente a favore del quale vengono svolti i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, deve informarsi presso il Comune dove si trova l’immobile oggetto di interventi edilizi, se sia necessaria la presentazione della Cila per l’inizio dei lavori asseverati, oppure se sia occorrente la Scia, che è una segnalazione certificata di inizio dell’attività.