Nell’ambito della semplificazione amministrativa e fiscale in Italia, l’articolo 17 del Decreto legislativo n. 241 del 9 luglio ha aperto la strada per il pagamento delle tasse scolastiche attraverso il Modello F24. Questa nuova misura ha rappresentato un passo piuttosto significativo e semplificativo per i contribuenti italiani, offrendo una modalità unificata di versamento e la possibilità di compensazione dei crediti.

Pagamento tasse scolastiche: cos’è il Modello F24

Come sanno tutti, il modello F24 è uno strumento amministrativo che permette ai contribuenti di effettuare pagamenti di imposte, contributi previdenziali e assicurativi e accise in un unico atto. Viene usato per la liquidazione di una serie di obbligazioni fiscali, come quelle relative all’Irpef, all’Iva, all’Inps, all’Inail e altre somme dovute allo Stato, alle Regioni e agli enti previdenziali. E tramite modello F24, come anticipato, è possibile anche il pagamento delle tasse scolastiche.

Quali sono i vantaggi del pagamento unificato

Il sistema di pagamento unificato tramite Modello F24 fornisce agli utenti una via semplificata per saldare le varie obbligazioni fiscali. Questa opzione permette ai contribuenti di semplificare la gestione degli obblighi fiscali dovuti, di ridurre il tempo dedicato a questi processi e di limitare i possibili errori causati dalla molteplicità degli strumenti di pagamento.

Pagamento tasse scolastiche con F24: i codici tributo

A partire dal 2020, il Modello F24 può essere utilizzato anche per il pagamento delle tasse scolastiche. Queste includono la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza, la tassa per gli esami e la tassa per il rilascio dei diplomi.

Nello specifico, ogni tassa ha un codice tributo dedicato definito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 160/E del 2019. I codici tributo sono i seguenti:

  • TSC1: iscrizione;
  • TSC2: frequenza;
  • TSC3: esame;
  • TSC4: diploma.

Pagamento tasse scolastiche con Modello F24: come funziona

Per effettuare il pagamento delle tasse scolastiche, il genitore o il tutore dovrà inserire il codice fiscale del figlio nel campo dedicato ai dati anagrafici e il proprio codice fiscale nel campo “Coobbligato”, inserendo il codice “02” nel campo “Codice identificativo”. Il codice tributo appropriato (TSC1, TSC2, TSC3 o TSC4) dovrà essere inserito nella sezione “Erario” del Modello F24, assieme all’importo da pagare.

È essenziale ricordare che nel campo “Anno di riferimento” del Modello F24 deve essere indicato l’anno iniziale dell’anno scolastico a cui si riferisce il pagamento. Ad esempio, per l’anno scolastico 2023-2024, si dovrà inserire 2023.

Gli altri campi dovranno essere compilati seguendo le istruzioni dettagliate fornite dall’Agenzia delle Entrate.

Come compilare il Modello F24 e modalità di presentazione

Se si sceglie di pagare le tasse scolastiche senza compensazione è possibile presentare il Modello F24 sia in modalità telematica (anche attraverso servizi di home banking/internet banking) sia in forma cartacea presso uffici postali o banche.

In entrambi i casi, l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni dettagliate su come compilare il Modello F24 ordinario o semplificato.

In tutti e due i casi si dovrà compilare la sezione “Contribuente”, indicando il codice fiscale dello studente a cui si riferisce il versamento delle tasse scolastiche e quello del genitore, tutore o amministratore che effettua il versamento, inserendo il codice “02” nel campo “Codice identificativo”.

Nel modello F24 ordinario troveremo la sezione “Erario”, che andrà compilata con:

  • Codice tributo;
  • Anno di riferimento del versamento;
  • Importi a debito versati.

Nel modello F24 semplificato troviamo la sezione “Motivo del pagamento”, che andrà compilata con:

  • Campo “Sezione”: valore “ER”;
  • Codice tributo;
  • Anno di riferimento del versamento;
  • Importi a debito versati.

Casi di esenzione

Ricordiamo che si prevede l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti che frequentano il quarto e quinto anno della scuola secondaria di secondo grado, membri di nuclei familiari con Isee pari o inferiore a 20 mila euro.