Nuovi contratti a termine, ecco come regolarsi sulla causale di 12 mesi e qual è la differenza tra la proroga e il rinnovo secondo il dettato normativo uscito dalla conversione in legge del decreto 48 del 2023. La nuova disciplina ha apportato delle modifiche rispetto a quanto previsto in origine. La prima novità riguarda le condizioni per le quali dovrà essere specificata la causale all’interno di un contratto a termine: il caso del rinnovo viene assimilato a quello di una proroga e, pertanto, l’inserimento della causale è occorrente solo se si supera il periodo di dodici mesi della durata totale del rapporto di lavoro.

Ecco, dunque, quattro casi di assunzione con contratto a tempo determinato e di scadenza dell’ultimo contratto che era stato già rinnovato, nonché delle situazioni di somministrazione e di apprendistato e della relativa quota massima di assunzione.

Contratti a termine, qual è la differenza tra proroga e rinnovo?

Qual è la differenza che passa tra la proroga e il rinnovo di un contratto a termine? Nel caso di assunzione con un contratto a tempo determinato della durata di otto mesi di un lavoratore, il cui rapporto di lavoro sia prossimo alla scadenza, il datore di lavoro può proporre una proroga, anziché un rinnovo. In tal caso, la proroga interviene prima che la scadenza iniziale del contratto a termine sia compiuta, andando – in questo modo – a modificare il termine ultimo stesso. Succede in questo modo, ad esempio, in caso di scadenza del rapporto di lavoro al 31 luglio e le parti, prima della scadenza, si incontrino e convengano una nuova scadenza (proroga) al 31 ottobre 2023.

Di conseguenza, il rinnovo interviene quando il contratto a termine sia già scaduto. Quindi, nell’esempio precedente, le parti si incontrano nei primi giorni di agosto per sottoscrivere un nuovo contratto. Con il solo decreto legge di inizio maggio esistevano differenze legislative tra proroga e rinnovo, cancellate poi dalla conversione in legge del DL 48 del 2023: in entrambi i casi, non c’è bisogno di inserire la causale nel contratto fino a un anno di lavoro.

Nuovi contratti a termine, soglia di 12 mesi per la causale

Il secondo caso dei contratti a termine è quello relativo a come si faccia a calcolare se si è al di sotto o al di sopra della soglia dei 12 mesi. Il calcolo può essere reso difficoltoso per la presenza di contratti di lavoro pregressi tra il datore e il lavoratore stesso. Anche in queste situazioni, la conversione in legge del decreto 48 del 2023 ha stabilito una novità essenziale. Ovvero, per il calcolo dei 12 mesi di considera solo il periodo di lavoro successivo al giorno di entrata in vigore del decreto legge 48 del 2023, ovvero a decorrere dal 5 maggio scorso. È quindi da questa data che devono essere calcolati i 12 mesi di limite, al di sopra dei quali è necessario inserire la causale al contratto a termine.

Contratti di apprendistato e somministrazione

Per i datori di lavoro che debbano procedere ad assumere con contratti di somministrazione, è necessario considerare che la causale deve essere indicata solo se si dovessero superare i 12 mesi di durata del rapporto di lavoro. Inoltre, la causale deve essere riferita alle esigenze dell’azienda utilizzatrice, ovvero del soggetto che manifesta la necessità di avvalersi del lavoratore. Infine, è necessario prestare attenzione alla quota massima del 20 per cento dei lavoratori in somministrazione. Eventuali lavoratori già assunti o da assumere come apprendisti non rientrano in questo tetto.