Bonus registratori di cassa 2023: con la pubblicazione del provvedimento n. 231943 del 23 giugno 2023 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha definito quelle che sono le modalità di attuazione del credito d’imposta per l’adeguamento degli strumenti che vengono utilizzati con il fine di memorizzare e di inviare online i dati dei corrispettivi giornalieri all’AdE.

Il suddetto provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, in particolare, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 8, del decreto legge n. 176 del 18 novembre 2022 e all’interno dell’art. 18, comma 4 bis, del decreto legge n. 36 del 30 aprile 2022.

Bonus registratori di cassa: ecco le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per beneficiare del credito d’imposta previsto per il 2023

Con il provvedimento che è stato recentemente pubblicato all’interno del proprio sito web ufficiale, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che:

“Il credito d’imposta di cui all’articolo 8, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, spettante in relazione alla spesa sostenuta per l’adeguamento, da effettuarsi nell’anno 2023, per effetto dell’articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”

A tal proposito, dunque, tale credito d’imposta viene riconosciuto in misura pari al 100%, fino ad un importo massimo di 50 euro, per quanto riguarda le spese che vengono sostenute per l’adeguamento dei registratori di cassa. Inoltre, tale bonus:

“È utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.”

Approfondendo le istruzioni che sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate, quest’ultima ha chiarito come all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in oggetto non vengano applicati i limiti che sono previsti all’art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e all’art. 34, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000.

Per fruire del beneficio i contribuenti devono indicare il credito d’imposta spettante all’interno della dichiarazione dei redditi relativo al periodo d’imposta 2023 e all’interno delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi, nel caso in cui si verifichino eventuali rimanenze durante il corso degli anni precedenti.

In base a quanto viene disposto all’interno dell’art. 37, comma 49 bis, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni, dalle disposizioni che sono contenute all’interno della legge n. 248 del 4 agosto 2006, e successive modificazioni:

“Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.”

Però, nel caso in cui l’ammontare delle risorse stanziate dalle disposizioni previste all’art. 8, del decreto legge n. 176 del 18 novembre 2022, risultino incipienti rispetto all’eventuale credito d’imposta spettante, allora non sarà considerato valido il pagamento effettuato tramite modello F24.

La comunicazione dello scarto, in particolare, sarà comunicata direttamente al soggetto interessato, mediante l’invio di un’apposita ricevuta che potrà essere consultata accedendo all’interno dei servizi online che vengono messi a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate sul proprio sito web ufficiale.

Successivamente, l’amministrazione finanziaria provvederà alla pubblicazione di una risoluzione con la quale procederà con l’istituzione di un nuovo codice tributo che i contribuenti dovranno utilizzare per la compensazione del bonus registratori di cassa, con le relative istruzioni per la compilazione del modello F24.