Tax credit energia: l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato all’interno del proprio sito web ufficiale una nuova FAQ (risposte alle domande più frequenti), con la quale ha comunicato che l’eventuale credito d’imposta residuo, che non è stato speso entro i termini previsti, deve essere indicato all’interno del modello Redditi SC 2023.
A tal proposito, infatti, rispondendo ad una domanda che gli è stata posta da parte di una società di capitali con periodo di imposta che va dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, l’amministrazione finanziaria ha risposto che l’eventuale credito d’imposta che non è stato speso nel corso dell’anno precedente, in quanto non previsto nella dichiarazione dei redditi SC 2022, dovrà essere riportato all’interno del modello relativo all’anno 2023.
Senza indugiare ulteriormente, quindi, andiamo a vedere qui di seguito quali sono i chiarimenti che sono stati forniti da parte dell’Agenzia delle Entrate con la nuova FAQ pubblicata sul proprio sito web, anche per quanto riguarda le istruzioni per la compilazione dell’apposito quadro del modello Redditi SC 2023.
Tax credit energia: la nuova FAQ dell’Agenzia delle Entrate con le istruzioni per la compilazione del quadro RU del modello Redditi SC 2023
Una società di capitali ha chiesto all’Agenzia delle Entrate come comportarsi per poter beneficiare del credito d’imposta di cui ha maturato i requisiti nel periodo di imposta che va dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022:
“Una società di capitali con periodo d’imposta 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022, tenuta ad utilizzare per tale periodo il modello Redditi SC 2022, ha maturato il credito d’imposta di cui all’articolo 4 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, per l’acquisto di energia elettrica nel secondo trimestre dell’anno 2022 (codice credito O2).
Si chiede, data l’impossibilità di utilizzare il codice O2 nel modello Redditi SC 2022, se e come tale credito debba essere esposto in detta dichiarazione, o se lo stesso vada, invece, riportato nel modello Redditi SC 2023.”
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha espresso il proprio parere, comunicando anche alla società di capitali istante le modalità con le quali deve essere compilato il modello Redditi SC 2023 al fine di poter usufruire del credito d’imposta spettante.
Nello specifico, ecco qui di seguito la risposta che è stata fornita da parte dell’amministrazione finanziaria:
“In merito al caso prospettato, si rappresenta che nelle istruzioni generali dei modelli Redditi 2022 delle società e degli enti è precisato, quale indicazione di carattere generale, che “…qualora il modello REDDITI 2022 non consenta l’indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2023, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell’Agenzia delle entrate”. Sulla base di tale indicazione, la società di capitali compila il modello Redditi SC 2022 non riportando nel quadro RU il credito d’imposta maturato individuato con il codice credito O2.
Qualora detto credito non sia stato utilizzato per intero entro la fine del periodo d’imposta che termina il 30 giugno 2022, l’importo residuo andrà riportato nel quadro RU del modello Redditi SC 2023 così compilato:
- nel rigo RU1 va indicato il codice credito O2;
- nel rigo RU2 non va indicato alcun importo;
- nel rigo RU5, colonna 3, va indicato il credito residuo pari all’importo maturato nel periodo d’imposta precedente al netto delle compensazioni effettuate entro il 30 giugno 2022;
- nel rigo RU6 vanno indicate le compensazioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.
In pratica, con tale modalità di compilazione il credito che residua al 1° luglio 2022 non viene esposto nel quadro RU come importo residuo (rigo RU2) ma come importo maturato nel periodo d’imposta (rigo RU5).”
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