Bonus assunzione donne: con la pubblicazione della circolare n. 58 del 23 giugno 2023 l’INPS ha fornito le istruzioni operative e le istruzioni contabili per quanto riguarda l’esonero per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate relative al periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, come estensione rispetto al periodo valido in precedenza, compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 298, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023) e all’interno dell’art. 1, comma 16, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021).

A tal proposito, infatti, la prima normativa ha esteso la possibilità di beneficiare dell’esonero anche per l’anno in corso, aumentando il limite massimo dell’importo del beneficio a 8.000 euro annui, invece, di 6.000 euro.

Andiamo, dunque, a vedere insieme le ultime indicazioni che sono state messe a disposizione da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale in merito alla gestione degli adempimenti previdenziali per quanto riguarda l’esonero contributivo in oggetto.

Bonus assunzione donne 2023: chi può beneficiare dell’esonero contributivo?

Ecco qui di seguito l’elenco dei datori di lavoro che possono beneficiare dell’esonero contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate:

  • gli enti pubblici economici;
  • gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  • gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  • le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  • i consorzi di bonifica;
  • i consorzi industriali;
  • gli enti morali;
  • gli enti ecclesiastici.

Sono esclusi, invece, dalla possibilità di accedere al beneficio i seguenti soggetti:

  • le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
  • le Aziende e Amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo;
  • le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
  • le Università;
  • gli Istituti autonomi per case popolari e le Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER), comunque denominate, che non siano qualificate dalla legge istitutiva quali enti pubblici economici;
  • le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. Nel novero degli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali sono da ricomprendere tutti gli enti indicati nella legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione non compresi nella legge n. 70/1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle Regioni o dalle Province autonome;
  • le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale;
  • l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni (ARAN);
  • le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Quali sono i requisiti che devono possedere le donne svantaggiate per beneficiare dell’esonero contributivo?

In base a quanto viene stabilito dalla legge n. 92 del 2012, sono considerate “donne svantaggiate“:

  • le donne con almeno 50 anni e disoccupate da più di 12 mesi;
  • le donne con residenza in una Regione con accesso ai finanziamenti dell’Unione Europea che sono prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, indipendentemente dall’età;
  • le donne che lavorano in settori con un’accentuata disparità occupazionale di genere che sono prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, indipendentemente dall’età;
  • le donne che sono prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, indipendentemente dall’età e da dove hanno la residenza.