Pensioni minime: con la pubblicazione del messaggio n. 2329 del 22 giugno 2023 l’INPS ha fornito le istruzioni per quanto riguarda l’aumento delle pensioni che sono erogate per un importo pari o inferiore rispetto al trattamento minimo INPS a partire dal mese di luglio 2023.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 310, della legge n. 97 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”.
Pensioni minime: la decorrenza e la scadenza dell’aumento erogabile a partire dal mese di luglio 2023
Con la pubblicazione della precedente circolare n. 35 del 3 aprile 2023, che abbiamo già approfondito durante il corso di un nostro precedente articolo, che abbiamo pubblicato sempre qui su Tag24, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni relative all’aumento delle pensioni minime previsto nel periodo compreso tra il mede di gennaio 2023 e il mese di dicembre 2024 dalle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2023.
Attraverso il messaggio che è stato pubblicato durante il corso della giornata di ieri, giovedì 22 giugno 2023, l’INPS ha invece comunicato l’erogazione d’ufficio dell’incremento delle pensioni minime, insieme agli arretrati spettanti, nella prestazione pensionistica in pagamento nel mese di luglio 2023.
L’Istituto ha specificato, oltre ai soggetti beneficiari e agli importi della misura in oggetto.
Per quanto riguarda la decorrenza e la scadenza che sono previsti, l’aumento spetta per il periodo che va dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023.
Nel caso in cui, invece, la decorrenza delle pensioni rientri nello stretto periodo appena citato, allora l’aumento sarà riconosciuto a partire dalla data in cui viene erogato per la prima volta il trattamento pensionistico.
Pensioni minime in aumento a partire dal mese di luglio 2023: ecco quali sono i pensionati che ne avranno diritto
Per quanto riguarda i soggetti ai quali viene riconosciuto l’aumento disposto dalla Legge di Bilancio 2023, l’INPS specifica che:
“L’incremento viene corrisposto ai titolari di trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità, di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità.
L’incremento spetta solo sulle pensioni pagate dall’INPS; pertanto, il beneficio non viene erogato sulle pensioni gestite da Enti diversi dall’Istituto.”
Il “Montante per l’incremento“, ossia l’importo che serve per effettuare una verifica in merito al diritto di beneficiare dell’aumento delle pensioni minime, riguarda le seguenti tipologie di prestazioni pensionistiche:
- pensioni del fondo clero (cat. 066);
- pensioni ex ENPAO (cat. 076);
- pensioni in cumulo a formazione progressiva che risultino INCOMPLETE (cat. 170) con GP1AJ10 = M.
Sono, invece, escluse dal “Montante per l’incremento” e dall’aumento stesso:
- le prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative, ovvero:
- VOBIS;
- IOBIS;
- VMP;
- IMP;
- SPORTASS;
- le prestazioni a carattere assistenziale, ovvero:
- AS;
- PS;
- INVCIV;
- le prestazioni di accompagnamento alla pensione, ovvero:
- 043-INDCOM;
- 027-VOCRED;
- 028-VOCOOP;
- 029-VOESO;
- 127-CRED27;
- 128-COOP28;
- 129-VESO29;
- 143-APESOCIAL;
- 198-VESO33;
- 199-VESO92;
- 200-ESPA.
Il calcolo e gli importi relativi all’aumento dei trattamenti pensionistici
Ecco quali sono gli aumenti delle pensioni che sono previsti per quanto riguarda questo ed il prossimo anno:
- l’incremento per l’anno 2023 è pari a:
- 1,5% per quanto riguarda i soggetti infra75enni;
- 6,4% per quanto riguarda i soggetti ultra75enni;
- l’incremento per l’anno 2024 sarà pari al 2,7%, indipendentemente dall’età anagrafica del pensionato.
A tal proposito, dunque, ecco qui di seguito di quanto sarà l’aumento prendendo come riferimento l’importo provvisorio del trattamento minimo INPS previsto mensilmente per l’anno 2023 (563,74 euro):
- infra75enni: 563,74 + 8,46 = 572,20 euro (8,46 = 563,74 x 1,5%)
- ultra75enni: 563,74 + 36,08 = 599,82 euro (36,08 = 563,74 x 6,4%).
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