Sanzioni e interessi INAIL: con la pubblicazione della circolare n. 29 del 19 giugno 2023 l’INAIL ha comunicato la modifica relativa al pagamento dei premi e accessori dell’Istituto, in seguito al recente aumento del tasso di interesse di rateazione e dell’ammontare delle sanzioni civili.
La suddetta circolare INAIL, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione generale e dalla Direzione centrale rapporto assicurativo, fa riferimento alla decisione di politica monetaria che è stata presa il 15 giugno 2023 e che riguarda l’aumento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP) per una percentuale pari al 4%.
Sanzioni e interessi INAIL: ecco i nuovi tassi aumentati in seguito alla variazione dell’ORP da parte della BCE
Attraverso la decisione di politica monetaria del 15 giugno 2023 che è stata presa da parte della BCE (Banca Centrale Europea), è stato aumentato il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP).
Questo tasso di interesse, in particolare, è stato portato al 4% a partire dal 21 giugno 2023 e tale variazione andrà ad incidere sulle rate dei debiti dovuti per quanto riguarda i premi assicurativi e accessori, disciplinati dalle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 2, comma 11, del decreto legge n. 338 del 9 ottobre 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389 del 7 dicembre 1989, nonché sull’importo delle sanzioni civili da versare, in base a quanto previsto all’interno dell’art. 116, commi 8 e 10, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000.
Nello specifico, a partire dalla giornata di ieri, mercoledì 21 giugno 2023, ecco quali sono i tassi relativi alle sanzioni e agli interessi INAIL, in seguito alla variazione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP) stabilita dalla Banca Centrale Europea:
- 10,00%, per quanto riguarda il nuovo tasso di interesse relativo alle rate dei debiti per premi assicurativi e accessori;
- 9,50%, per quanto riguarda il nuovo ammontare delle sanzioni civili dovute.
Sanzioni e interessi INAIL: ecco a quanto ammontano le nuove rate dei debiti nei confronti dell’Istituto
Tenendo conto che:
“Il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori ex articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, comporta l’applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 6 punti in base all’articolo 3, comma 4 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1996, n. 402.”
A tal proposito, dunque, in merito alle domande di rateazione che vengono presentate a partire dal 21 giugno 2023, i piani di ammortamento sono calcolati con il nuovo tasso di interesse di importo pari al 10%.
Al contrato, non ci sono modifiche per quanto riguarda i piani di ammortamento che riguardano le domande che sono state presentate in un momento precedente rispetto alla data sopra citata, per i quali il calcolo dovrà essere effettuato con il tasso di interesse precedentemente dichiarato.
Le sanzioni civili
Nel caso in cui il pagamento dei contributi o dei premi dovuti sia effettuato in ritardo o non sia proprio effettuato, in base a quanto stabilito dalle disposizioni contenute all’interno dell’art. 116, commi 8 e 10, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, il datore di lavoro dovrà pagare una sanzione civile di importo pari al tasso ORP maggiorato di 5,5 punti percentuali.
Tale sanzione, però, non potrà in alcun caso essere superiore al 40% dell’ammontare dei premi INAIL non pagati entro la scadenza prevista.
A partire dal 21 giugno 2023, quindi, il nuovo tasso da considerare nel calcolo delle sanzioni si applica nei seguenti casi:
a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa (articolo 116, comma 8, lettera b), secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori (articolo 116, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).