Trattamento di fine servizio: con la pubblicazione del messaggio n. 2296 del 21 giugno 2023 l’INPS ha fornito dei chiarimenti per consentire la corretta modalità che deve essere seguita in merito alle lavorazioni dei TFS telematici dovute alle variazioni dei dati giuridici ed economici relativi all’invio precedente di una pratica TFS alla Struttura territoriale competente dell’Istituto.
Nello specifico, le suddette precisazioni sono arrivate in seguito alle richieste che sono giunte all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale da parte di alcuni datori di lavoro per quanto riguarda le informazioni che erano state fornite attraverso la pubblicazione della precedente circolare n. 125 del 4 novembre 2022.
Il sopra citato messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle pratiche TFS che vengono inviate all’Istituto sia in forma cartacea che attraverso l’utilizzo dell’apposito servizio online che viene messo a disposizione sul sito web dell’INPS.
Trattamento di fine servizio: i chiarimenti dell’INPS
“Effettuata la liquidazione del TFS, le variazioni successive dei dati presenti in Posizione Assicurativa, sull’“Ultimo miglio TFS” e sulla “Comunicazione di Cessazione TFS” potrebbero dare origine a un ricalcolo del valore del TFS e a una conseguente riliquidazione del trattamento.”
In sostanza, dunque, i datori di lavoro potranno inviare un modello telematico di “Riliquidazione” esclusivamente nel caso in cui la pratica TFS di prima liquidazione sia nello stato “in pagamento” o “pagata“.
Le modalità che i datori di lavoro devono seguire saranno diverse a seconda che la sopra citata pratica di prima liquidazione sia di tipo cartaceo oppure di tipo telematico.
In particolare:
- nel caso in cui la prima liquidazione di TFS sia cartacea, allora il datore di lavoro potrà inviare la riliquidazione con modalità telematiche, andando ad impostare il flag su “Riliquidazione” ed inserendo l'”Ultimo Miglio TFS” su “Nuova Passweb”, certificarlo ed inserire i dati che riguardano la “Comunicazione di Cessazione TFS”;
- nel caso in cui la prima liquidazione di TFS sia telematica, allora il datore di lavoro dovrà agire in maniera differente a seconda della tipologia di variazione che quest’ultimo deve effettuare. In particolare:
- se le variazioni dei dati giuridici e/o economici sono relativi esclusivamente all'”Ultimo Miglio TFS”, il datore di lavoro dovrà inviare una nuova certificazione tramite “Nuova Passweb”, in modo da comunicare i nuovi dati;
- se le variazioni non riguardano i dati giuridici e/o economici, ma sono relativi ai dati specifici della “Comunicazione di Cessazione TFS”, il datore di lavoro dovrà inviare solamente un nuovo modello di tipo “Riliquidazione”.
A tal proposito, infine, l’INPS specifica che:
“La modalità operativa che va adottata nel caso in cui la prima liquidazione cartacea e telematica non sia in pagamento. In tale caso, infatti la procedura non consente all’Amministratore/Ente l’inoltro di un modello telematico di riliquidazione fino a quando la prima pratica non sia stata pagata o posta in pagamento.
Da ultimo, si ricorda alle Amministrazioni/Enti la necessità di verificare puntualmente lo stato di lavorazione delle precedenti pratiche telematiche. A tale fine, si rammenta che è possibile consultare lo stato di lavorazione della pratica TFS nell’apposita sezione “Modelli inoltrati” inserendo il codice fiscale dell’iscritto o, in alternativa, in “Nuova Passweb” nella funzione “Collegamenti” selezionando “Consultazione Pratica – Fascicolo”. Si precisa, inoltre, che le pratiche TFS telematiche possono essere “risvegliate” tramite le variazioni dei soli dati giuridici presenti in Posizione Assicurativa (cfr. il paragrafo 3.1 della circolare n. 125/2022), senza la necessità di variare l’“Ultimo Miglio TFS” e/o di inviare un nuovo modello di “Comunicazione di Cessazione TFS” di tipo “Riliquidazione”.”
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