L’ultima circolare dell’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai soggetti ammessi ai lavori agevolati dal superbonus 90% villette ed entro quali limiti debba essere esercitato il requisito del quoziente familiare. Innanzitutto, sulle villette c’è da registrare nel 2023 l’abbassamento della percentuale di detrazione fiscale dal 110% al 90%. Quest’ultima percentuale sussiste per tutti i lavori agevolati sulle villette che siano iniziati o che inizieranno nell’anno in corso.
Rimane il 110% del superbonus, invece, per i lavori cominciati nello scorso anno ma che, soprattutto, entro il 30 settembre 2022 abbiano raggiunto il 30 per cento di stato di avanzamento dei lavori. In mancanza di questo requisito, la percentuale scende al 90%. Con il raggiungimento del target del primo Sal, è possibile agevolare le spese sui lavori delle villette fino alla fine del prossimo mese di settembre, con maggiore tempo per fare i bonifici parlanti e permettere ai cantieri di concludere i lavori.
Superbonus 90% villette chi può chiedere l’agevolazione ed entro quale quoziente di reddito familiare: ultimi chiarimenti Agenzia delle entrate
Nuove regole per l’agevolazione del superbonus 90% sulle villette, la maggiore detrazione fiscale su questa tipologia di immobili. In base a quanto dispone la legge, infatti, sono esclusi dall’agevolazione i familiari conviventi, gli inquilini e i comodatari. Nel dettaglio, la circolare 13/E del 2023 dell’Agenzia delle entrate dispone che i lavori sulle villette sono agevolabili da parte delle persone fisiche che abbiano un quoziente familiare non eccedente i 15.000 euro. Tali lavori devono essere iniziati nell’anno in corso da persone fisiche che, quindi, abbaiano la proprietà della villetta o un diritto reale di godimento sull’unità indipendente. Questi diritti devono sussistere nel momento in cui iniziano i lavori.
Tra le posizioni giuridiche che danno diritto al beneficio del 90% di superbonus sulle villette rientra anche la nuda proprietà. La conferma è arrivata dalla circolare dell’Agenzia delle entrate che ha ammesso i nudi proprietari tra i beneficiari del bonus. Tuttavia, continua a essere predominante il concetto di abitazione principale dell’usufruttuario della villetta. Ovvero, anche il nudo proprietario è chiamato a dimostrare che la villetta rappresenti l’abitazione principale all’inizio o al termine dei lavori. Pertanto, il nudo proprietario o anche i suoi familiari devono dimorare abitualmente nella villetta stessa. In linea generale, si può dire che i diritti reali di godimento sugli edifici, in questo caso sulle villette, danno diritto a richiedere i bonus edilizi. Pertanto, l’uso, l’abitazione, la superficie e l’usufrutto, rappresentando diritti reali di godimento, permettono ai titolari di poter richiedere le agevolazioni sui lavori in superbonus del 90% per interventi cominciati nel 2023.
Bonus 110% villette e differenze con il nuovo 90% del 2023: chi può fare i lavori?
Rispetto agli altri bonus edilizi, invece, ci sono situazioni giuridiche che escludono dalla possibilità di richiesta del superbonus 90 per cento. Rientrano tra le esclusioni il comodato, l’inquilino, l’utilizzatore nel caso di contratti di leasing. In base a quanto stabilito dall’Agenzia delle entrate, dovrebbero risultare esclusi dal beneficio del superbonus villette anche tutti quei soggetti – quali, ad esempio, i familiari conviventi – già agevolati dall’Agenzia delle entrate nel corso degli anni. Rientrano nel novero dei soggetti esclusi, quindi, i possessori o i detentori degli immobili, i titolari di concessioni demaniali, i soci delle cooperative per la proprietà indivisa, gli assegnatari degli alloggi ovvero i detentori, i promissari acquirenti e i parroci per i lavori relativi alla parrocchia canonica.
Rispetto ai lavori in superbonus 90%, vi sono differenze per le villette oggetto degli interventi ancora in 110%, ovvero per lavori che abbiano raggiunto il 30 per cento di stato di avanzamento dei lavori entro il 30 settembre 2022 e prorogati ancora fino al 30 settembre prossimo. Per tutti questi interventi, l’Agenzia delle entrate esclude l’applicazione della condizione di essere titolare del diritto di proprietà o del diritto di godimento sull’edificio. Pertanto, l’agevolazione del 110% continua a essere agevolabile anche da soggetti che non risultino i proprietari dell’immobile o i titolari di un diritto reale di godimento. Rispetto al 90%, e quindi con il 110%, diventano beneficiari anche i familiari conviventi.